SUBAPPALTO E CONTRATTI CONTINUATIVI DI COOPERAZIONE
Non può essere ricondotto al subappalto il contratto di cooperazione stipulato in data antecedente...
SUBAPPALTO E CONTRATTI CONTINUATIVI DI COOPERAZIONE
Tribunale Regionale Giustizia Amministrativa Trentino Alto Adige Trento 29 settembre 2020, n. 166
20 Ottobre 2020
Non può essere ricondotto al subappalto il contratto di cooperazione stipulato in data antecedente alla indizione della gara.
Lo ha rammentato il Tribunale Regionale Giustizia Amministrativa Trentino Alto Adige Trento 29 settembre 2020, n. 166.
Come noto, l’art. 105, co. 3 del Codice dei contratti individua tra le categorie di forniture o servizi che, “per le loro specificità, non si configurano come attività affidate in subappalto” la lett. c bis), ovvero: “le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell’appalto. I relativi contratti sono depositati alla stazione appaltante, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto”.
I giudici hanno affermato che deve allora ritenersi che con i “contratti di cooperazione servizio e/o fornitura” la legge faccia riferimento ai contratti che il concorrente stipula con terzi allo scopo di procurarsi quanto necessario alla propria attività d’impresa ovvero, nello specifico, quei beni e servizi indispensabili all’esecuzione della prestazione in affidamento.
I terzi contraenti, quindi, non eseguono una parte della prestazione oggetto dell’appalto ma procurano all’operatore economico aggiudicatario i mezzi per la sua esecuzione.
Quindi, parrebbe di capire che detti contratti non rientrino nell’ambito dell’oggetto dell’appalto.
Volendo fare un esempio, se l’oggetto dell’appalto fosse il trasporto scolastico, i contratti di che trattasi non potrebbero riguardare il servizio di trasporto, poiché in tale caso ricadrebbero nell’oggetto dell’appalto in questione, mentre non vi rientrerebbe (e quindi non è configurabile come subappalto) il contratto di manutenzione e riparazione dei mezzi necessari per la erogazione del servizio, stipulati in ambito antecedente all’indizione della gara. Qualora, invece, fossero stipulati successivamente all’indizione della gara, non ricadrebbero nella fattispecie di cui all’art. 3, co. c- bis), ma resterebbero comunque fuori dal subappalto. Essi ricadrebbero nella fattispecie di cui all’art. 105, co. 2 del Codice, con l’applicazione di una disciplina parzialmente diversa da quella del surrichiamato comma c-bis: “L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati”.
I giudici rammentano che l’amministrazione aggiudicatrice resta...