Valido l’avvalimento con oggetto determinabile
Assume rilevanza la sua determinabilità
Valido l’avvalimento con oggetto determinabile
TAR Lombardia sentenza n. 2498/2025
08 Luglio 2025
Il TAR Lombardia ha chiarito che il contratto di avvalimento con oggetto determinabile può essere ritenuto valido.
Si tratta della sentenza n. 2498/2025.
Il caso affrontato
La Società ricorrente ha impugnato il provvedimento a firma del R.U.P. con il quale è stata disposta la propria esclusione dalla procedura aperta per l’affidamento di servizi domiciliari (con messa a disposizione di un servizio software), a causa della ritenuta non conformità e nullità del contratto di avvalimento.
La Stazione Appaltante ha ritenuto il contratto di avvalimento prodotto in gara non adeguatamente specifico e determinato in relazione alle risorse che l’ausiliaria avrebbe messo a disposizione dell’ausiliata, ritenendo inapplicabile il soccorso istruttorio sul punto, come stabilito dal Disciplinare di gara, e non risultando altrimenti desumibile l’indicazione specifica delle risorse messe a disposizione né dall’offerta tecnica o dagli altri documenti di gara, né da altre deduzioni della concorrente nell’ambito della procedura, con la conseguente carenza del requisito di capacità oggetto di avvalimento sin dal momento della presentazione della domanda di partecipazione alla gara.
L’impresa aveva impugnato il provvedimento di esclusione, ritenendo che vi fosse stata la violazione dei principi di buona fede, del risultato, di massima concorrenza e del favor partecipationis, per violazione dei principi di buona amministrazione, economicità ed efficacia dell’azione amministrativa e per eccesso di potere per difetto di istruttoria ed erroneità della motivazione.
Secondo la ricorrente contrariamente a quanto ritenuto dalla Stazione appaltante, il contratto di avvalimento stipulato dalla ricorrente avrebbe individuato in maniera effettiva e concreta la prestazione offerta, ossia la fornitura della componente software, unitamente alla contemporanea messa a disposizione del personale esperto per l’attività di assistenza e di manutenzione del software stesso, come ricavabile anche dalla medesima offerta tecnica e dal complesso dei documenti di gara.
La decisione del Collegio
Secondo i giudici, sebbene la clausola contrattuale di messa a disposizione del requisito risultasse particolarmente stringata, non poteva affermarsi la sua indeterminatezza o la genericità, essendo state debitamente specificate le risorse conferite alla concorrente, ovvero la componente software con l’aggiunta del personale esperto in grado di garantirne l’utilizzo da parte degli utenti finali e la manutenzione nel caso di malfunzionamento dei dispositivi.
Ciò avrebbe consentito alla Stazione Appaltante di individuare con precisione l’oggetto del requisito dato in prestito.