Valutazione della Stazione appaltante in merito al possesso dei mezzi necessari
Consiglio di Stato, sez. IV, nella sentenza 6882/2025
Valutazione della Stazione appaltante in merito al possesso dei mezzi necessari
Da valutare solo ex post
13 Ottobre 2025
La valutazione da parte della Stazione appaltante in merito al possesso dei mezzi necessari per la corretta valutazione dell’appalto deve essere effettuata solo in un momento successivo.
Queste le indicazioni fornite dal Consiglio di Stato, sez. IV, nella sentenza 6882/2025.
Il caso trattato
Nel caso trattato, una Cooperativa, in qualità di terza classificata, aveva impugnato gli atti della procedura di gara per la gestione del servizio di igiene urbana.
La ricorrente aveva chiesto l’annullamento dell’aggiudicazione e contestato anche la mancata esclusione della seconda classificata.
Il giudice di prima istanza, aveva rigettato il ricorso e, pertanto, la Cooperativa aveva presentato il ricorso in appello.
Con riferimento alla seconda classificata, la ricorrente lamentava l’erroneità della decisione impugnata nella parte in cui non aveva accolto i motivi di ricorso con i quali era stato lamentato il mancato possesso del cantiere-deposito ubicato nel territorio ove si doveva svolgere l’appalto e dei mezzi e delle attrezzature tecniche richiesti per l’esecuzione dell’appalto.
Le indicazioni fornite dal Collegio
I giudici hanno rammentato l’orientamento della Corte di Giustizia dell’Unione europea, ad avviso del quale il possesso di mezzi necessari all’esecuzione dell’appalto non può essere ricondotto ai requisiti relativi all’abilitazione all’esercizio di una attività professionale, né a quelli riferiti alla capacità economica o finanziaria.
Esso non può nemmeno essere ricondotto ai requisiti inerenti alle capacità tecniche o professionali.
La valutazione delle capacità tecniche e professionali di un candidato o di un offerente si basa...







