Violazioni gravi mancato pagamento imposte, tasse e contributi tra codice del 2016 e nuovo codice
sentenza del Tar Sicilia, Catania, n. 3322/2023
Violazioni gravi mancato pagamento imposte, tasse e contributi tra codice del 2016 e nuovo codice
a cura di Stefano Usai
20 Novembre 2023
La recente sentenza del Tar Sicilia, Catania, n. 3322/2023 ritorna, con riferimento al codice del 2016 (e segnatamente all’articolo 80, comma 4), sulla questione delle violazioni all’obbligo del pagamento delle imposte e delle tasse/contributi previdenziali non definitivamente accertate e consente un confronto con le (più chiare) nuove disposizioni contenute nel Decreto legislativo 36/2023 (nel prosieguo nuovo codice).
La vicenda
L’esclusione fondata su una violazione non definitivamente accertata, ribadisce il giudice, non può ritenersi legittima visto l’orientamento giurisprudenziale, condivisibile, secondo cui la violazione non definitivamente accertata non può generare un effetto “espulsivo automatico” risultando subordinato ad una valutazione adeguatamente motivata espressa dal RUP “in ordine alla sua incidenza negativa sulla affidabilità del concorrente (da ultimo, in tal senso, Consiglio di Stato, sez. III, 24/07/2023, n.7219)”.
La valutazione, in sostanza, per potere determinare l’effetto espulsivo, si deve sostanziare in un giudizio negativo “di moralità del concorrente – il quale, essendosi reso inadempiente all’obbligo di puntuale e tempestivo pagamento delle imposte, ha violato uno dei fondamentali doveri di solidarietà economico-sociale che fanno capo ai cittadini” e da una considerazione “prognostica “negativa” quanto alla capacità dell’operatore economico in parola di “fare fronte agli oneri economici connessi alla esecuzione dell’appalto, tenuto conto, da un lato, dell’esposizione debitoria da cui è gravato nei confronti dell’Erario (il quale dispone di mezzi particolarmente penetranti al fine di conseguire il soddisfacimento delle sue pretese), dall’altro lato, della sua dimostrata inclinazione a non assolvere gli obblighi assunti (o, come per quelli di carattere fiscale, generatisi ex lege a suo carico)”.
Secondo il giudice detta statuizione appare coerente con lo stesso dettato dell’articolo 80 comma 4 il cui primo periodo associa l’obbligo dell’esclusione all’accertamento definitivo della violazione solo per le “gravi violazioni (…) che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui” all’art. 48 del DPR 602/1973).
Altresì “costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui” all’art. 8 del Decreto del Ministero del lavoro del 30 gennaio 2015 “ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale”.
La stessa norma, invece, nel suo secondo periodo, applicabile alla fattispecie in esame, utilizza la locuzione “può essere escluso” l’operatore economico se “la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali”.
E per gravi violazioni non definitivamente accertate, il quarto periodo del comma in commento ricorda che sono tali “in materia fiscale quelle stabilite dal MEF” (con decreto del 2022) che “in ogni caso, devono essere correlate al valore dell’appalto e comunque di importo non inferiore a 35.000 euro”.
Tale causa di esclusione non automatica in ogni caso non può operare (e non può determinare effetto estromissivo così per l’ipotesi definitivamente accertata) “quando l’operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l’estinzione, il pagamento o l’impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande”.
E’ bene annotare che questa disciplina – nel codice del 2016 accorpata nell’ambito del comma 4 dell’articolo - 80 viene (meglio) ricalibrata e ricollocata in disposizioni diverse nel nuovo codice dei contratti (decreto legislativo 36/2023).
Il nuovo codice
Il nuovo codice, opportunamente, distingue tra cause di esclusione automatiche che non richiedono alcuna valutazione da parte del RUP della stazione appaltante (art. 94) e cause di esclusione non automatiche (art. 95) che implicano, invece, una attenta valutazione prima dell’adozione del provvedimento di esclusione (che pertanto non è automatico al verificarsi della fattispecie).
I due articoli contemplano le due differenti fattispecie della violazione grave debitamente accertata e, l’art. 95 la violazione grave senza il previo definitivo accertamento.