I COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI DELLA SOCIETA' A PARTECIPAZIONE PUBBLICA : VA ESCLUSA LA POSSIBILITA' DI DEROGARE AL LIMITE DELL'80% DEL COSTO COMPLESSIVAMENTE SOSTENUTO NEL 2013. ( Corte dei Conti Veneto n.31 del 16.1.2018 e Corte dei Conti Basilicata n.10 del 29.3.2018)
I compensi degli amministratori possono essere erogati legittimamente nella misura dell'80%...
I COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI DELLA SOCIETA' A PARTECIPAZIONE PUBBLICA : VA ESCLUSA LA POSSIBILITA' DI DEROGARE AL LIMITE DELL'80% DEL COSTO COMPLESSIVAMENTE SOSTENUTO NEL 2013. ( Corte dei Conti Veneto n.31 del 16.1.2018 e Corte dei Conti Basilicata n.10 del 29.3.2018)
09 Aprile 2018
I compensi degli amministratori possono essere erogati legittimamente nella misura dell'80% dell'onere sostenuto allo stesso titolo nell'anno 2013 e se nell'anno in considerazione l'onere era pari a zero è necessario andare a ritroso e considerare l'onere sostenuto nell'ultimo esercizio nel quale risulti presente un esborso a tale titolo. Il suddetto limite dell'80% non può essere derogato prevedendo un maggiore compenso per l'amministratore o l'organo collegiale neppure in caso di aumentata complessità gestionale e strategica per l'affidamento di nuovi e diversi servizi, successivi alla determinazione del compenso originario.
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L'articolo 11 del TUSP1 ( D.Lgs 175/2016) disciplina la materia dei compensi demandando ad un Decreto del Ministero dell'economia e finanze la definizione di indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi per uniformare la disciplina dei limiti retributivi degli organi di amministrazione e controllo di tutte le società pubbliche. Siamo arrivati al 2018, ma ancora del Decreto non c'è traccia.
Il vuoto è tuttavia colmato dal comma 7 dell'articolo 11 che prevede che “Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 6 restano in vigore le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95...”
In virtù della suddetta disposizione dell'articolo 4 del DL 95/2012 , “a decorrere dal 1° gennaio 2015, il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di tali società , ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l’80 per cento di quello complessivamente sostenuto nell’anno 2013”.
Come gia affermato in un precedente articolo pubblicato su questa rivista possono insorgere dubbi interpretativi a causa del rinvio fatto dal TUSP all'articolo 4 comma 4 ,con riferimento specifico solo al secondo periodo2.
Dato atto che si ritiene preponderante l'orientamento che ritiene il rinvio all'articolo 4 comma 4,seconda parte,come un rinvio generico alle disposizioni del comma 4 e non alle tipologia di società e quindi applicabile a tutte le società disciplinate dal TUSP, si pone l'attenzione sulla determinazione dell'80% e della sua eventuale derogabilità alla luce delle recenti pronunce della Corte dei Conti, sezione controllo.
Il quesito posto alla Corte Conti Veneto (n.31/2018) riguarda il criterio di delimitazione della spesa nell'eventualità che l'esercizio 2013 sia contrassegnato dall'assenza di oneri ( in virtù ad esempio della gratuità dell'incarico svolto dall'amministratore).La Giurisprudenza si è già espressa sulla materia prevedendo che se nel 2013 non c'erano oneri da prendere a riferimento per il calcolo dell'80% “il parametro può essere individuato nell'ultimo esercizio nel quale l'ente locale privo della tipologia di spesa in esame nell'anno 2013 abbia affrontato tale spesa, purché l'importo sul quale calcolare la spesa di cui ai citati commi 4 e 5 sia aggiornato tenendo conto delle limitazioni introdotte con l'art.6 comma 6 del D.L.78/2010...”(Corte Conti Lombardia n.1/2015).Non sono mancate altre interpretazioni restrittive basate sul testo letterale che prevedevano, in mancanza di oneri nell'esercizio preso a riferimento (2013),che l'ente non potesse sostenere alcuna spesa per remunerare gli amministratori.
La Corte dei Conti Veneto riprende altre argomentazioni svolte dalla medesima Corte ( n.28/2016 e n.160/2016) che affermavano che nel caso nel 2013 l'ente locale non avesse sostenuto oneri “l'applicazione del meccanismo di riduzione e contenimento della spesa contemplato dal comma 4 , comporterebbe la negazione dei compensi agli amministratori di quella società , imponendo la definitiva gratuità dell'incarico , in contrasto con l'art.2389 c.c. che prevede, invece, l'onerosità della prestazione fornita dai componenti dei Consigli di amministrazione della società , in ossequio , al principio di corrispettività delle prestazioni. Un tale effetto ,ultroneo ed eccessivo , non rispondente,peraltro, alla ratio della norma, che è quella di determinare il contenimento dei costi delle società pubbliche strumentali non di eliminare i compensi degli amministratori , renderebbe opportuno un intervento correttivo del legislatore , ma non legittima la disapplicazione del chiaro precetto ivi contenuto”.
Nella decisione di cui alla deliberazione n.31 del 2018 la Corte dei Conti Veneto predilige la tesi che “prende le mosse dalla constatazione dell'esistenza di una lacuna normativa e dalla conseguente necessità di colmare il vuoto mediante gli ordinari strumenti ermeneutici che la legge assegna all'interprete”. Il percorso argomentativo seguito dalla Corte porta quindi all'individuazione “di un parametro normativo di riferimento quale limite per il compenso agli amministratori di società partecipata alternativo a quello in ipotesi non concretamente applicabile (spesa sostenuta nel 2013)”. Non si può tuttavia afferma la Corte giungere all'opposto risultato interpretativo di considerare “del tutto libera la discrezionalità dell'Ente nel fissare detto compenso , confliggente con la ratio della disciplina che prevede la temporanea vigenza della norma di contenimento della spesa in esame ai sensi dell'articolo 4 comma 4 D.l. 95/2012 in attesa dell'emanazione del decreto che fissa i nuovi tetti”. La Corte conclude , pertanto, affermando che salva la misura dell'80% del costo complessivamente sostenuto per il compenso degli amministratori ,come previsto dal D.Lgs.175/2016 , si debba andare a ritroso a considerare l'onere sostenuto nell'ultimo esercizio nel quale risulti presente un esborso a tale titolo. In tal modo viene salvaguardata l'esigenza espressa dal legislatore di bloccare il trend di crescita dell'onere per compensi. Tale computo infine deve essere contemperato con la massima quantificazione normativa attualmente disponibile di tale spesa imposta dall'articolo 11,comma 7 del TUSP ( euro 240.000,00) che de iure condendo , dovrà limitare il potere regolamentare ministeriale.
Il quesito affrontato dalla Corte dei Conti Basilicata n.10/2018 riguarda, invece, la possibilità di derogare al limite dell'80% della spesa dell'anno 2013 prevedendo un maggior compenso per l'amministratore in caso di aumentata complessità...