La gestione del servizio parcheggi da parte di terzi e il pagamento della Tosap
Sintesi
Se la...
La gestione del servizio parcheggi da parte di terzi e il pagamento della Tosap
14 Settembre 2017
Sintesi
Se la concessione rilasciata dal Comune ad un soggetto terzo non ha per oggetto l’occupazione delle aree, adibite a pubblico parcheggio, ma il servizio di gestione del parcheggio stesso è possibile che entrambi i presupposti soggettivo ed oggettivo della Tosap vengano meno esentando cosi il concessionario dal pagamento della tosap e ciò a maggior ragione se il soggetto terzo è una società in house providing.
E' possibile che il Comune per la gestione del servizio dei parcheggi si avvalga di società da esso partecipate e in tal caso uno dei primi interrogativi che ci si pone è se la società debba o meno corrispondere al Comune concedente la Tosap. Al riguardo c'è un consolidato orientamento giurisprudenziale che ritiene che le società concessionarie di aree pubbliche destinate al parcheggio sono tenute al pagamento della Tosap , ma ci sono pronunciamenti che sostengono esattamente l'opposto, come ad esempio la recente ordinanza della Corte di Cassazione Sez. 5 Num. 18102 del 21/7/2017.
TESI A): LA CONCESSIONARIA DI UN'AREA PUBBLICA DESTINATA A PARCHEGGIO E' TENUTA AL PAGAMENTO DELLA TOSAP
Secondo consolidato orientamento affermato in giurisprudenza il presupposto impositivo della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) è costituito dalle occupazioni, di qualsiasi natura, di spazi ed aree, anche soprastanti e sottostanti il suolo, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni e delle province, che comporti un’effettiva sottrazione della superficie all’uso pubblico. Le aree pubbliche destinate ad una occupazione che configura sottrazione o limitazione del loro uso da parte della indistinta collettività oppure riveste i caratteri della particolarità ed eccezionalità sono assoggettabili a T.O.S.A.P..
Le aree pubbliche poste a disposizione del concessionario per essere destinate, in conformità all’atto di concessione, a parcheggio accessibile al pubblico, con pagamento di tariffe stabilite nell’atto di concessione, danno luogo ad una utilizzazione che legittima l’applicazione della T.O.S.A.P. ed , inoltre, non è riconosciuto nessun margine di discrezionalità all’ente impositore ( Corte di Cassazione sez. tributaria, 17 giugno – 4 dicembre 2003 n.18550 e Sez. tributaria - sent. n. 238 del 12 gennaio 2004
Il carattere inderogabile ed inviolabile dei limiti posti dalla legislazione statale e regionale alla potestà regolamentare degli enti locali in materia tributaria è stato ribadito anche dalla stessa Cassazione, con sentenza n°18554/2003 e dal Consiglio di Stato con sentenza 10.2.2004 n°485 della Sezione V, ove si afferma che affinché i Comuni e gli altri enti locali possano dotarsi di una disciplina regolamentare anche solo parzialmente diversa e derogatoria rispetto ai precetti legislativi, è necessario che la legge stessa conferisca loro espressamente il potere di adottare simili disposizioni.
L'occupante persegue un interesse proprio, distinto da quello della generalità dei cittadini, che non è messo in discussione dai criteri e dai limiti all’esercizio del parcheggio fissati dal concedente. L' utilizzo di un bene pubblico, infatti, non può essere totale e libero da parte dell'occupante, poiché è necessario rispettare l’esigenza della collettività di trarre dall’uso esclusivo concesso al terzo, un beneficio, quantunque indiretto e parziale, che i criteri imposti dal concedente valgono appunto a garantire.
Le somme riscosse, a titolo di pagamento della sosta all’interno di parcheggio pubblico non custodito, hanno natura tributaria o comunque di entrata di diritto pubblico, anche qualora la riscossione sia effettuata da terzi .
Gli articoli 6 l° c. lett. d) e 7 1° c. lett. f) del D. Lgs. 30.4.1992 n°285 recante norme di disciplina del Codice della Strada – con i quali viene regolamentata la circolazione rispettivamente fuori ed all’interno dei centri abitati, hanno definitivamente riconosciuto la facoltà di individuare aree destinate al parcheggio sulle quali, anche qualora non custodite, la sosta è subordinata al pagamento di una somma, che l’art. 7 indica da riscuotere mediante dispositivi di controllo della sua durata, secondo condizioni e tariffe definite in conformità alle direttive ministeriali. Secondo lo stesso citato articolo 7, i proventi dei parcheggi a pagamento, in quanto spettanti agli enti proprietari della strada, debbono essere destinati esclusivamente a finalità pubbliche, ossia alla installazione, costruzione e gestione di parcheggi in superficie, sopraelevati o sotterranei ed al loro miglioramento; le somme eventualmente eccedenti tali fabbisogni debbono essere destinate ad interventi per migliorare la mobilità urbana.
Il pagamento di che trattasi, prima della c.d. Legge Tognoli (24.3.89 n°122) era ritenuto ammissibile da dottrina e giurisprudenza soltanto in caso di parcheggi con custodia e pertanto, nel caso di parcheggi che ne sono privi è ora possibile solo in forza della surrichiamata previsione di legge che ne rappresenta la esclusiva fonte autorizzatoria volta ad assicurare, non la retribuzione di un servizio, ma la tutela dell’interesse generale alla circolazione stradale ed alla sua sicurezza.
Dottrina e giurisprudenza si sono pertanto orientate sulla qualificazione della riscossione della tariffa del parcheggio come tassa o comunque come entrata di diritto pubblico derivante da una imposizione legale , escludendone la natura di corrispettivo, poiché è da escludersi che possa instaurarsi un rapporto privatistico tra il Comune e l’utente e si è invece in presenza di un’attività autoritativa,
La Cassazione ha anche affermato con la sentenza 18550/2003 che neppure la predeterminazione delle tariffe di parcheggio da parte del Comune può valere a escludere lo specifico vantaggio del concessionario, esercitando egli con la gestione del parcheggio una tipica attività d'impresa alla quale il fine lucrativo è naturalmente connesso.
A giudizio della Cassazione, la tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche presuppone unicamente, ai sensi dell'articolo 38 del...