Non vi e' un dovere di ripiano delle perdite ( incluse quelle derivanti dalla procedura di liquidazione) dei consorzi, costituiti ex articolo 31 del tuel, fra enti locali secondo la giurisprudenza contabile
In caso di perdite di un consorzio il socio , salva l‘ipotesi di diretta esposizione nei...
Non vi e' un dovere di ripiano delle perdite ( incluse quelle derivanti dalla procedura di liquidazione) dei consorzi, costituiti ex articolo 31 del tuel, fra enti locali secondo la giurisprudenza contabile
28 Giugno 2017
In caso di perdite di un consorzio il socio , salva l‘ipotesi di diretta esposizione nei confronti dei creditori , risponde limitatamente alla sua quota di capitale. Il socio che proceda alla copertura del fabbisogno finanziario della liquidazione, pertanto, si accolla i debiti di un terzo soggetto ( accollo interno) .Per i consorzi aventi rilevanza esterna si applica , infatti, l‘articolo 2615 del Codice civile,che «per le obbligazioni assunte in nome del consorzio, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo consortile», avendo il consorzio (Cassazione n.18235/2008) autonomia patrimoniale e negoziale.
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La Corte dei Conti Sezione regionale di controllo per l‘Abruzzo nel parere n. 279/2015/PAR precisa che i consorzi rappresentano, insieme alle Convenzioni e alle Unioni, una delle forme di esercizio associato di funzioni e servizi, a disposizione degli enti locali.
L’art. 31 del TUEL afferma che “Gli enti locali per la gestione associata di uno o più servizi e l‘esercizio associato di funzioni possono costituire un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all´articolo 114, in quanto compatibili”. Dal dato testuale della norma, è possibile distinguere due tipologie di consorzi: i “consorzi-azienda” finalizzati alla gestione di servizi pubblici ed operanti con autonomia imprenditoriale; i “consorzi di funzioni” destinati all’esercizio di attività amministrative strumentali alle stesse funzioni degli enti locali e quindi sono finalizzati alla cura di interessi pubblici.(per i quali l’art. 2, comma 186, let. e), della legge 191 del 2009 ha disposto la soppressione).
Per i consorzi-azienda il carattere strumentale dell‘esercizio di servizi a favore di più enti locali è messo in rilievo anche dalla giurisprudenza amministrativa secondo la quale "il consorzio tra Enti Locali è definibile come un’azienda speciale di ognuno degli enti associati. Così come l’azienda speciale è ente strumentale dell´ente locale, ossia ente istituzionalmente dipendente dall‘ente locale ed elemento del sistema amministrativo facente capo a questo, allo stesso modo il consorzio, in quanto azienda speciale degli enti che l’hanno istituito, è un ente strumentale per l’esercizio in forma associata di servizi pubblici o funzioni e fa parte del sistema amministrativo di ognuno degli enti associati" (Cons. di Stato, n. 2605/2001, e in termini similari, anche Cass., ordinanza n. 33691/2002).
La suddetta tipologia di consorzio , pur strumentale, si distingue soggettivamente dagli enti locali partecipanti, in quanto è dotato di una propria soggettività giuridica ed è un centro di imputazione di situazioni e rapporti giuridici e trovano applicazione le norme che valgono per le aziende speciali per quanto riguarda l’attività di erogazione del servizio, mentre sono applicabili le norme per i consorzi per regolamentare la vita associativa fra i comuni consorziati (costituzione e deliberazioni assembleari, nomina amministratori, adozione decisioni, etc.), fra quest‘ultime rileva l’art. 2615 c.c. il quale attribuisce autonomia patrimoniale ai consorzi con attività esterna, stabilendo che “per le obbligazioni assunte in nome del consorzio, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo consortile”.
Anche la Corte di Cassazione ha chiarito che “il consorzio con attività esterna, pur essendo sfornito di personalità giuridica, è pur sempre un autonomo centro di rapporti giuridici e pertanto assume la responsabilità, garantita dal fondo consortile, per tutte le obbligazioni comunque derivanti dai contratti che stipula in nome proprio. […] Il consorzio con attività esterne […] ha autonoma soggettività con autonomia patrimoniale e negoziale”(Cass. 18235 del 2008).
L’autonomia patrimoniale dei consorzi, che restano direttamente responsabili per le obbligazioni contratte nell’esercizio dell’attività comporta che non ci sia un dovere, a carico degli enti locali partecipanti, di ripianare le perdite gestionali accumulate dai consorzi stessi.
Nel 2015 la Corte dei Conti Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo, con la deliberazione n. 279/2015/PAR del 21.10.2015, si era pronunciata, infatti, sulla questione affermando che "l’ente locale partecipante non è tenuto a ripianare automaticamente le perdite gestionali registrate dal soggetto partecipato. Tale conclusione resta valida anche con riferimento alle operazioni di ripiano del deficit finanziario in fase di liquidazione, assimilabile, di fatto, ad un accollo, da parte dell’ente locale, dei debiti di un soggetto terzo".
La Corte dei Conti per la Campania(con la deliberazione 75/2017) ha ribadito che l’ente locale partecipante non è obbligato a ripianare automaticamente le...