PARTECIPAZIONE IN SOCIETA’ PUBBLICA E VINCOLI DI SCOPO E DI ATTIVITA’
gli enti dovranno valutare attentamente la sussistenza delle condizioni previste dall’art. 4 del...
PARTECIPAZIONE IN SOCIETA’ PUBBLICA E VINCOLI DI SCOPO E DI ATTIVITA’
art. 4 del d.lgs. n. 175/2016
13 Luglio 2020
Ai fini del mantenimento di una partecipazione pubblica, gli enti dovranno valutare attentamente la sussistenza delle condizioni previste dall’art. 4 del d.lgs. n. 175/2016 e, dunque, del cd. vincolo di scopo e del cd. vincolo di attività, a prescindere dal fatto che una partecipazione pubblica sia tale da poter qualificare una società pubblica in termini di “ente in house”. Tale qualificazione rileva, invece, ai fini delle modalità con cui sono affidati i contratti pubblici da parte delle pubbliche amministrazioni.
Lo ha chiarito la Corte dei conti sez. regionale di controllo per la Lombardia nel parere reso con Deliberazione n. 77 del 10 giugno 2020.
Nel caso esaminato, un Comune aveva presentato una richiesta di parere in merito all’ammissibilità del “mantenimento, ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 175/2016 T.U.S.P., di una partecipazione in società operante nel campo dei “servizi di interesse economico generale“, laddove la medesima abbia stabilmente perso il requisito della qualifica di “in house”, non rispettando strutturalmente il limite quantitativo dell'attività prevalente a favore degli enti pubblici soci di cui all'articolo 16, comma 3, del T.U.S.P. (per cui, in ogni caso, le azioni per ripristinare il rispetto del limite di legge comporterebbero l’applicazione ai soci di prezzi fuori mercato)”.
La Corte ha evidenziato che in base all’art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 175/2016 “Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”.
Emerge, pertanto, che una prima condizione che il Legislatore pone, ai fini non solo della costituzione di società pubbliche, ma anche dell’acquisizione e del mantenimento di partecipazioni pubbliche, sia quella del cd. vincolo di scopo, riconducibile all’oggetto delle attività di produzione di beni e servizi da parte delle società, che dovrà essere strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente.
Il secondo comma dell’art. 4, inoltre, individua l’altra condizione che il Legislatore pone per la costituzione di società e per l’acquisizione e il mantenimento delle partecipazioni pubbliche, il cd. vincolo di attività, precisando, nei limiti di cui al comma 1, le attività consentite alle società pubbliche, quali:
a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
c) realizzazione e gestione di un’opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.
La Corte rammenta, poi che restano ferme le ulteriori ipotesi, previste espressamente dal Legislatore nei successivi commi...