Affidamento raccolta rifiuti, la norma statale prevale su quelle delle province autonome
Autorità Nazionale Anticorruzione delibera n.378 del 1° ottobre 2025,
Affidamento raccolta rifiuti, la norma statale prevale su quelle delle province autonome
Il caso di 24 comuni del Nord: assegnazione al Consorzio-azienda non consentita, ora va garantita la gestione dal 1° gennaio 2026
15 Ottobre 2025
L’affidamento dei servizi ambientali disposto da 24 Comuni consorziati di una provincia autonoma del Nord Italia, in favore di un’azienda speciale, per il periodo 2026/2038, non è in linea con la normativa nazionale di settore, e si pone in contrasto con i principi di libera concorrenza e di parità di trattamento tra gli operatori economici. Pertanto, le stazioni appaltanti, sulla base delle criticità emerse, sono chiamate a valutare eventuali azioni a tutela dell’interesse pubblico al fine di garantire una gestione dei servizi dal prossimo 1° gennaio 2026, in linea con il vigente quadro normativo, informandone l’Autorità entro il termine di 45 giorni dalla comunicazione.
Così l'Autorità Nazionale Anticorruzione, con delibera n.378 del 1° ottobre 2025, approvata dal Consiglio dell’Autorità, è intervenuta riguardo ad un Consorzio-Azienda dotato di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale, costituito da 24 comuni della Provincia autonoma per la gestione del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti, pulizia delle aree pubbliche e tutela dell’ambiente dagli inquinanti. Il termine della convenzione scade il 31 dicembre 2025 e, in attesa della trasformazione del Consorzio in società di capitali in house, i 24 consigli comunali degli Enti consorziati hanno approvato la modifica della durata della Convenzione e della data di scadenza del consorzio-azienda speciale fino al 31.12.2038 confermando in continuità lo svolgimento dei servizi in forma associata tramite il consorzio sino alla predetta nuova data di scadenza.
Tale decisione si configura come un riaffidamento in via diretta della gestione dei servizi ambientali da parte dei 24 comuni consorziati in favore dell’azienda speciale per il periodo 1.01.2026/31.12.2038 nell’attesa della conclusione dell’iter di costituzione della società in house. Secondo i comuni della provincia autonoma, la clausola di salvaguardia inserita nell’art. 1, comma 5, del D. Lgs. n. 201 del 2022, secondo cui le disposizioni del decreto si applicano anche alle Regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano “compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione”, consentirebbe agli Enti locali della Provincia autonoma di applicare la propria specifica disciplina in materia di servizi pubblici locali di interesse economico, adottata nell’esercizio della potestà legislativa primaria riconosciuta dallo Statuto speciale di Autonomia in materia di “assunzione diretta di servizi pubblici e loro gestione a mezzo di aziende speciali”, anche ove contrastante con la vigente disciplina statale.
Anac fa invece notare che l’articolo 1 del D. Lgs. n. 201 del 2022 prevede al comma 2 che il decreto in esame “stabilisce principi comuni, uniformi ed essenziali, in particolare i principi e le condizioni, anche economiche e finanziarie, per raggiungere e mantenere un alto livello di qualità, sicurezza e accessibilità, la parità di trattamento nell’accesso universale e i diritti dei cittadini e degli utenti”. Tali principi comuni ed essenziali, da far valere su tutto il territorio nazionale, si atteggiano quindi a norme-cornice per la legislazione regionale di...