Atto di segnalazione a Governo e Parlamento riguardante le Società Organismo Attestazione (SOA)
revisione della normativa del Codice degli Appalti riguardante la presentazione di falsa...
Atto di segnalazione a Governo e Parlamento riguardante le Società Organismo Attestazione (SOA)
Concerne la presentazione di falsa documentazione da parte dell’impresa e l’ammontare delle sanzioni pecuniarie irrogabili dall’Anac
27 Novembre 2025
Con Atto di segnalazione a Governo e Parlamento n. 4, approvato dal Consiglio di Anac con delibera n. 452 dell’11 novembre 2025, l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha chiesto la revisione della normativa del Codice degli Appalti riguardante la presentazione di falsa documentazione da parte dell’impresa e l’ammontare delle sanzioni pecuniarie irrogabili da Anac.
L’Autorità ha sollevato osservazioni in relazione:
a) al conflitto normativo tra gli articoli 96 e 100 del Codice sul periodo temporale di efficacia delle cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95, ai fini delle verifiche da parte delle SOA ed ai fini della partecipazione alla gara;
b) alla mancata previsione della graduazione della sanzione e della necessaria valutazione dell’elemento soggettivo nell’applicazione della sanzione interdittiva prevista dall’art. 18, commi 4 e 23, dell’Allegato II.12, del Codice;
c) al conflitto degli articoli 13, 14 e 24 dell’Allegato II.12 con l’art. 222, comma 3 lett. a) del Codice, in ordine al quantum sanzionatorio irrogabile da Anac rispettivamente alla SOA, agli operatori economici e al RUP.
“Appare urgente – scrive Anac - l’esigenza di un intervento legislativo che operi una revisione delle norme del d.lgs n. 36/2023 (conflitto normativo tra gli articoli 96 e 100 del Codice), al fine di ristabilire un quadro normativo coerente. In pieno spirito collaborativo, si formula, quindi, la seguente proposta di modifica dell’art. 100, comma 5, lettera b) del Codice, al fine di risolvere il conflitto con l’articolo 96”.
La seconda questione oggetto di segnalazione riguarda la durata della sanzione interdittiva al conseguimento dell’attestato di qualificazione che Anac deve comminare all’impresa, in caso di presentazione di falsa documentazione per dimostrare la sussistenza dei requisiti di ordine generale e speciale.
Il legislatore prevede la sanzione dell’interdizione al conseguimento dell’attestazione di qualificazione SOA per un periodo di un anno, nell’ipotesi di presentazione di falsa documentazione da parte dell’impresa per dimostrare la sussistenza dei requisiti di ordine generale (comma 4) e di ordine speciale (comma 23).
“Dalla lettura della norma – continua l'Autorità nella nella segnalazione -, si ricava che il termine di un anno non è suscettibile di graduazione, per cui Anac, nel comminare la sanzione non può tener conto della gravità dell’illecito e del livello di offensività della condotta. Diversamente, l’art. 96, comma 15 del Codice, per la presentazione di falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, prevede una sanzione interdittiva fino a due anni, però suscettibile di graduazione in funzione del dolo o della colpa e tenuto conto della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione”.








