Condotta illecita dell’impresa se modifica il contratto di lavoro indicato nella gara
Il caso del Comune di Bussolengo, in provincia di Verona per il trasporto scolastico
Condotta illecita dell’impresa se modifica il contratto di lavoro indicato nella gara
parere di precontenzioso n.11, approvato dal Consiglio dell’Autorità del 21 gennaio 2026
29 Gennaio 2026
Un operatore che dichiara in fase di gara di applicare il medesimo Contratto di lavoro nazionale individuato dalla Stazione appaltante e di avere formulato l’offerta economica nel rispetto delle condizioni previste da tale contratto, non può dopo l’aggiudicazione e l’avvio dell’esecuzione, successivamente alle verifiche espletate circa l’effettività dell’impegno assunto, modificare la dichiarazione resa in gara, adducendo di avere commesso un errore. Tale condotta è illegittima e costituisce un tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della Stazione appaltante.
Così l'Autorità Nazionale Anticorruzione nel parere di precontenzioso n.11, approvato dal Consiglio dell’Autorità del 21 gennaio 2026, è intervenuta nel caso del comune di Bussolengo, in provincia di Verona con riguardo alla procedura aperta per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico e uscite didattiche per il periodo dal 01/09/2025 al 30/06/2028 (importo: 1.566.000 euro).
Il Comune di Bussolengo ha sottoposto all’Autorità diversi quesiti relativi all’applicazione del Contratto nazionale da parte del Consorzio aggiudicatario e dell’impresa indicata come subappaltatrice, in relazione al quale è stata negata l’autorizzazione al subappalto.
Anac ha ritenuto che la condotta tenuta dal Consorzio di Verona “non possa essere considerata legittima, in quanto un operatore economico, che si sia impegnato in gara ad applicare il CCNL indicato nella lex specialis, non può dopo l’aggiudicazione e l’avvio dell’esecuzione, modificare tale dichiarazione. Spetta alla Stazione appaltante valutare se tale condotta sia qualificabile come grave illecito professionale, ai sensi dell’art. 98, comma 3, lett. b) del Codice dei contratti pubblici, per avere tentato l’operatore di influenzare indebitamente il processo decisionale della Stazione appaltante (SA), nonché valutare l’adozione dei consequenziali provvedimenti, quali l’annullamento dell’aggiudicazione”.
“Alla ammissibilità di un tale modus operandi del consorzio – scrive l’Autorità Anticorruzione - ostano diversi principi in tema procedure di gara. In primo luogo, i principi di chiarezza, trasparenza e non ambiguità dell’offerta economica, in quanto devono essere chiari e non modificati in fase esecutiva i contenuti economici dell’offerta. Inoltre, i principi di correttezza e buona fede non consentono...








