Convenzioni tra enti: non possono giustificare la disapplicazione del codice degli appalti
Intervento dell’Autorità su un'Agenzia Regionale Strategica del Meridione e sugli accordi...
Convenzioni tra enti: non possono giustificare la disapplicazione del codice degli appalti
delibera n. 219 approvata dal Consiglio di Anac del 10 giugno 2026
01 Luglio 2026
Insussistenza dei presupposti previsti dal codice dei contratti pubblici per la configurabilità dell’accordo di cooperazione tra pubbliche amministrazioni (e cioè, effettiva partecipazione di tutte le parti nello svolgimento di compiti funzionali all’attività di interesse comune, assenza di un rapporto sinallagmatico, realizzazione della missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti).
Sono alcuni dei rilievi formulati da Anac nei confronti di un'Agenzia strategica di una popolosa Regione del Sud Italia con cui diverse amministrazioni operanti sul territorio di riferimento hanno sottoscritto accordi di collaborazione.
Con delibera n. 219 approvata dal Consiglio di Anac del 10 giugno 2026, l'Autorità Nazionale Anticorruzione è intervenuta in particolare su una Convenzione ex art. 15 della legge n. 241/1990 stipulata nel settembre 2025 tra l'Agenzia (organismo tecnico-operativo della Regione con il compito di supportare la pianificazione territoriale e la progettazione) e un Comune, ritenuta esemplificativa di un più ampio modello operativo.
L'istruttoria è scaturita da un esposto che segnalava 38 accordi, aventi ad oggetto il supporto tecnico-amministrativo nella progettazione, la redazione di bandi, la verifica preventiva della progettazione e attività analoghe, sottoscritti nel periodo 2018-2025 con Aziende sanitarie, Fondazioni, Camera di commercio, società pubbliche, agenzie strategiche regionali, commissari di governo, università, Autorità di sistema portuale, Istituti di Ricovero e Cura a carattere scientifico, Consorzi di bonifica, Città metropolitane e vari Comuni.
"Dalla lettura delle convenzioni esaminate”, scrive Anac, “è emerso lo svolgimento di attività che esulano dal perimetro di interesse regionale, estendendosi a ricoprire intere aree di competenza degli enti beneficiari": edilizia sociale, scolastica, residenziale pubblica ed economica-popolare, sport, spettacolo e tempo libero, edilizia direzionale e amministrativa, commercio e servizi, protezione, valorizzazione e fruizione dell’ambiente, smaltimento dei rifiuti, riassetto e recupero dei siti urbani e produttivi, beni culturali, distribuzione dell’energia, realizzazione di nuove strade, opere portuali, ristrutturazione e/o adeguamento e/o restauro e/o manutenzione delle strutture esistenti. La convenzione esaminata, quindi, si configura come una sorta di accordo quadro privo della specificità e del dettaglio richiesti agli accordi di collaborazione ex art. 15 della legge n. 241/90.
Secondo l'Autorità, l'accordo specifico esaminato "non può essere qualificato in termini di accordo di cooperazione, costituendo, invece, a tutti gli effetti un appalto pubblico di servizi" mediante il quale l'Agenzia si impegna a eseguire prestazioni nell'interesse esclusivo dell'ente beneficiario, in assenza di un interesse comune.
Anac ha inoltre rilevato..."








