Facilitazioni sull’utilizzo del fascicolo digitale: indicazioni per la corretta applicazione
Comunicato del Presidente, approvato dal Consiglio di Anac il 16 aprile 2025,
Facilitazioni sull’utilizzo del fascicolo digitale: indicazioni per la corretta applicazione
Fascicolo virtuale dell’operatore economico (FVOE)
05 Giugno 2025
Il decreto correttivo ha integrato la disciplina del funzionamento del Fascicolo virtuale dell’operatore economico (FVOE). Sono state inserite nuove disposizioni per colmare alcune lacune nella regolazione. Con il Comunicato del Presidente, approvato dal Consiglio di Anac il 16 aprile 2025, l’Autorità ha inteso fornire alcune indicazioni per l’applicazione delle nuove previsioni normative, al fine di chiarire eventuali dubbi interpretativi e scongiurare prassi applicative non uniformi e foriere di contenzioso.
Per facilitare l’operatività dei soggetti, è stata allegata anche una tabella con: l’elenco delle certificazioni acquisibili tramite il FVOE con modalità sincrona; l’elenco delle certificazioni acquisibili in modalità asincrona con l’indicazione del rispettivo tempo di reazione; e l’elenco di quelle non ancora acquisibili tramite FVOE.
La nuova disposizione consente alla stazione appaltante/ente concedente l’accesso al FVOE in presenza del consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale rilasciato dall’operatore economico in sede di offerta.
La versione aggiornata del bando tipo n. 1/2023, attualmente in fase di predisposizione, conterrà specifiche clausole riguardanti la formulazione del consenso.
La comunicazione all’Anac da parte del RUP, o di altro soggetto a ciò delegato, tramite la scheda S2, dell’elenco dei soggetti che partecipano alla gara, vale a certificare nei confronti dell’Autorità che l’elenco presentato annovera solo soggetti che partecipano alla gara e che tali soggetti hanno manifestato il proprio consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE.
Pertanto, Anac non avrà necessità di acquisire alcuna ulteriore specifica comunicazione dell’avvenuta acquisizione del consenso per l’accesso al FVOE da parte della stazione appaltante/ente concedente.
Nell’ipotesi in cui il dato acquisibile tramite il FVOE, per un malfunzionamento dello stesso FVOE o delle piattaforme/banche dati ad esso interconnesse, non venga messo a disposizione della stazione appaltante/ente concedente entro trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione, la stazione appaltante/ente concedente può disporre l’aggiudicazione.
Le stazioni appaltati/enti concedenti devono porre attenzione sulla possibilità che il malfunzionamento che impedisce l’ottenimento, tramite il FVOE, di un dato acquisibile in modalità asincrona entro il tempo di reazione previsto per la specifica tipologia di dato, sia solo...