False dichiarazioni negli appalti. Aggiornato il regolamento sanzionatorio
Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 141 del 20 giugno 2026.
False dichiarazioni negli appalti. Aggiornato il regolamento sanzionatorio
Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, diventa effettiva la Delibera n. 210 del 25 maggio 2026: novità importanti per stazioni appaltanti e operatori economici
01 Luglio 2026
La Revisione del regolamento sull'esercizio del potere sanzionatorio di Anac in materia di contratti pubblici è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 141 del 20 giugno 2026.
E’ entrata, così, definitivamente in vigore la delibera n. 210, approvata dal Consiglio dell’Autorità del 25 maggio 2026, che modifica il regolamento sull'esercizio del potere sanzionatorio in materia di contratti pubblici approvato con Delibera n. 271 del 20 giugno 2023, già aggiornato dalla Delibera n. 65 del 10 gennaio 2024.
In particolare, è stato modificato l’art. 4 – dedicato alle ipotesi di falsa dichiarazione o esibizione di documenti non veritieri – con l’inserimento alla lettera b), tra gli elementi potenzialmente oggetto di falsa dichiarazione o produzione di falsa documentazione, anche del “versamento del contributo ex art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266” (contributo ANAC) e della garanzia provvisoria.
Tra le novità delle ultime modifiche, quindi, l’ampliamento dell’ambito delle false dichiarazioni rilevanti ai fini sanzionatori e l’inserimento nel regolamento alcune ipotesi che riguardano direttamente il sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti.
L’aggiornamento interessa soprattutto le amministrazioni che hanno ottenuto o intendono ottenere la qualificazione prevista dal Codice dei Contratti perché individua una serie di dichiarazioni che, se non corrispondenti alla situazione effettiva, possono determinare l'attivazione dei poteri sanzionatori dell'Autorità.
L’articolo 4 del regolamento, dedicato alle ipotesi di falsa dichiarazione o esibizione di documenti non veritieri, viene modificato ed è rafforzato il controllo sulle informazioni utilizzate dalle amministrazioni per dimostrare il possesso dei requisiti richiesti dal Codice degli Appalti.
Restano ferme le disposizioni che riguardano gli operatori economici, comprese le dichiarazioni false rese in gara con riferimento ai requisiti di partecipazione, alle garanzie, al contributo Anac, all'offerta economicamente più vantaggiosa e all'anomalia dell'offerta.
Continuano ad avere forte rilievo le dichiarazioni non veritiere e la documentazione prodotta dagli operatori economici per dimostrare il possesso dei requisiti necessari alla qualificazione.
Accanto a ciò, il nuovo testo richiama espressamente alcune condotte riferite a stazioni appaltanti, enti concedenti e centrali di committenza.
L'aggiornamento del regolamento è strettamente collegato al sistema di qualificazione introdotto dal Codice dei contratti pubblici, che attribuisce un ruolo centrale alla capacità organizzativa delle amministrazioni chiamate a gestire procedure di affidamento.
Per ottenere e mantenere la qualificazione, le amministrazioni devono dimostrare il possesso di specifici requisiti organizzativi, professionali e strutturali. Proprio su questo aspetto interviene la modifica approvata da Anac.
L'Autorità considera espressamente rilevanti le dichiarazioni fuorvianti o non veritiere utilizzate per attestare il possesso di requisiti di qualificazione che in realtà non sussistono.
Di conseguenza, il potere sanzionatorio non riguarda esclusivamente le dichiarazioni rese dagli operatori economici durante le procedure di gara, ma può interessare anche le informazioni utilizzate dalle amministrazioni per dimostrare il possesso dei requisiti richiesti per la qualificazione.
Una parte significativa della modifica riguarda le centrali di committenza e la documentazione...








