Illegittima la previsione che obbliga il concorrente a partecipare a tutti e tre i lotti
In palese contrasto con i principi di accesso al mercato e concorrenza
Illegittima la previsione che obbliga il concorrente a partecipare a tutti e tre i lotti
delibera n. 287, approvata dal Consiglio dell’Autorità del 23 luglio 2025
27 Agosto 2025
Prevedere che il concorrente di una gara sia obbligato a partecipare a tutti e tre i lotti è in palese contrasto con i complementari principi di accesso al mercato e concorrenza, e conduce a una valutazione di illegittimità della clausola stessa. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti sono, infatti, chiamate a perseguire il risultato dell’affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività, ma pur sempre nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza.
È quanto ha esplicitato Anac con la delibera n. 287, approvata dal Consiglio dell’Autorità del 23 luglio 2025, chiedendo alla stazione appaltante interessata di annullare tutti gli atti di gara (bando, disciplinare di gara e atti conseguenziali medio tempore adottati), “stante la presenza dei vizi gravanti la lex specialis”. Anac ha assegnato un termine di 15 giorni per agire in conformità, con avvertenza che, in mancanza, l’Autorità è legittimata ad impugnare la documentazione di gara esaminata.
La delibera fa riferimento ad una procedura telematica aperta per l’appalto dei lavori del Piano di Potenziamento dei CPI Regionali di una importante regione del Sud Italia. Si tratta di una gara europea per un appalto di lavori, suddivisa in tre differenti lotti riguardanti l’intervento di adeguamento infrastrutturale dei Centri per l'Impiego Ambito di importo di 875.580 euro, l’intervento di efficientamento energetico dei Centri per l'Impiego Ambito di importo pari a 188.875 euro e la ristrutturazione, consolidamento statico e miglioramento simico dell’ex Istituto Commerciale pari a 1.022.519 euro, per un importo totale di 2.086.976 euro.
Anac ha rilevato l’illegittimità del disciplinare di gara secondo la quale “È obbligatorio partecipare a tutti e tre i lotti, poiché costituiscono un unico lotto funzionale unitario, al fine di non compromettere l’efficacia complessiva dell’opera da realizzare”; nonché un disallineamento temporale tra il disciplinare di gara e il cronoprogramma dei lavori in relazione al termine di conclusione dei lavori.
La stazione appaltante ha motivato che “l’origine della divisione in lotti si deve rinvenire nei diversi soggetti preposti alla gestione della relativa prestazione nei confronti degli enti finanziatori, in quanto il primo e il secondo lotto sono finanziati da fondi concessi al Comune, mentre il secondo lotto è finanziato da risorse concesse all’Agenzia regionale per le politiche attive...