Nel fissare il valore dell’appalto vanno indicate tutte le voci di spesa
approvato dal Consiglio dell’Autorità il 9 ottobre 2024.
Nel fissare il valore dell’appalto vanno indicate tutte le voci di spesa
E’ quanto ha chiarito l’Anac con Atto a firma del Presidente fasc. 1643/2024,
24 Ottobre 2024
Nella predisposizione degli atti di gara, la stazione appaltante deve indicare tutti gli elementi che contribuiscono a inquadrare la prestazione richiesta e le sue modalità esecutive, nonché tutte le voci di spesa, cosa che serve anche per consentire ai potenziali concorrenti di effettuare le valutazioni necessarie al fine di formulare un’offerta consapevole, remunerativa e libera, alla pari fra loro.
E’ quanto ha chiarito l’Anac con Atto a firma del Presidente fasc. 1643/2024, approvato dal Consiglio dell’Autorità il 9 ottobre 2024.
Intervenendo a riguardo di una procedura aperta per l’affidamento di servizi di assistenza socio-sanitaria alla persona per complessivi otto milioni e 700.000 euro da parte dell’Ipab Luigi Mariutto di Mirano, in provincia di Venezia, nella quale la stazione appaltante aveva previsto una base d’asta costituita esclusivamente dai costi della manodopera sui quali effettuare il ribasso, l’Autorità ha sottolineato che “le carenze riscontrate nei documenti di gara possano aver determinato oltre che una scarsa remuneratività dell’appalto, in violazione del principio del risultato, anche un indebito vantaggio competitivo per il precedente gestore del servizio il quale, in virtù dell’esecuzione del precedente affidamento, è in possesso di maggiori informazioni utili per la formulazione dell’offerta, con potenziali effetti distorsivi della concorrenza, in violazione del principio di accesso al mercato, declinato nei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione”.
E’ stato rilevato come i documenti di gara, nel loro complesso, risultassero privi degli importanti elementi utili a consentire agli operatori economici di effettuare una completa e adeguata analisi delle prestazioni poste in gara, nonché le valutazioni di convenienza tecnica ed economica a fini della partecipazione alla medesima e della formulazione di un’offerta seria, attendibile e consapevole.
Non risultava infatti essere stata predisposta una compiuta e completa progettazione.
Dalle verifiche effettuate è emerso come l’Ipab abbia tralasciato di considerare tutte le altre voci che, oltre ai costi della manodopera, contribuiscono alla corretta determinazione dell’importo a base d’asta, quali ad esempio le spese generali, l’utile di impresa e gli eventuali costi per i materiali e le attrezzature previsti dal Capitolato a carico dell’appaltatore.
La giurisprudenza ha chiarito che gli appalti pubblici devono sempre essere affidati ad un prezzo che consenta un adeguato margine di guadagno per le imprese, in quanto le acquisizioni in perdita porterebbero inevitabilmente gli affidatari ad una negligente esecuzione, oltre che ad un probabile contenzioso. È stato quindi rilevato come la scelta dell’IPAB di determinare l’importo a base di gara esclusivamente in base al costo della manodopera, oltre a poter compromettere la partecipazione alla procedura, avrebbe potuto incidere negativamente e pregiudicare anche la corretta esecuzione del servizio.