Parere Anac su accordo quadro multi-fornitore
Una procedura di tecnologie per le aziende sanitarie per un importo a base di gara di oltre 183...
Parere Anac su accordo quadro multi-fornitore
Parere di precontenzioso n. 511, approvato dal Consiglio dell’Autorità del 22 dicembre 2025
12 Febbraio 2026
Con Parere di precontenzioso n. 511, approvato dal Consiglio dell’Autorità del 22 dicembre 2025, Anac ha fornito importanti chiarimenti sull’accordo quadro multi-fornitore.
La procedura oggetto del parere riguardava il servizio di manutenzione e assistenza tecnica delle apparecchiature biomediche di altissima tecnologia in fabbisogno alle aziende sanitarie della regione Veneto e all'APSS di Trento (Accordo quadro multifornitore, con importo a base di gara 183.209.600 euro, con stazione appaltante Azienda Zero del Veneto).
L'Autorità Nazionale Anticorruzione ha ritenuto che l’operato della Stazione appaltante non fosse conforme alla normativa di settore. “La Stazione appaltante – scrive l’Autorità - è tenuta ad adeguarsi ai principi enunciati dal Parere, modificando il bando, il disciplinare di gara e lo schema di accordo quadro, disponendo la rinnovazione della pubblicazione dei nuovi atti di gara e la riapertura dei termini per la presentazione delle offerte. La stazione appaltante che non intendesse conformarsi al parere comunica, con provvedimento da adottare entro quindici giorni, le relative motivazioni all’Autorità, che può proporre il ricorso”.
Tra le varie osservazioni fatte presenti da Anac, vi è la necessità di prevedere nei documenti di gara “criteri oggettivi” su cui si baserà la scelta tra i metodi di esecuzione dell’accordo quadro (ordinativi-diretti o mini-gara tra gli operatori economici aggiudicatari dell’accordo-quadro). Tali criteri potrebbero per esempio riguardare la quantità, il valore o le caratteristiche dei lavori, delle forniture o dei servizi in questione, compresa l’esigenza di un grado di servizio più elevato o di un livello di sicurezza rafforzato, o l’evoluzione del livello dei prezzi rispetto a un indice dei prezzi prestabilito. Quel che conta è che si tratti di criteri “oggettivi”, predeterminati ex ante e assunti all’esito di una adeguata attività istruttoria, “che tenga conto sia...








