SVOLGIMENTO ATTIVITA' PER Stazioni Appaltanti NON QUALIFICATE A TITOLO ONEROSO
Qualificazione Stazione Appaltante
SVOLGIMENTO ATTIVITA' PER Stazioni Appaltanti NON QUALIFICATE A TITOLO ONEROSO
Quesito del Servizio Supporto Giuridico MIT
25 Febbraio 2026
Oggetto:
Si invia la presente per chiedere se, in relazione all'obbligo per la S.A. non qualificate di ricorrere a S.A. qualificate per procedure di gara di valore superiore alle soglie di cui all'art. 62 e all'All. II.4 del D.Lgs 36/2023, risulta lecito che la S.A. qualificata possa svolgere a titolo oneroso le attività di appalto ovvero di esecuzione del contratto a titolo oneroso stabilendo degli importi in relazione, per esempio, a complessità delle opere, importo delle opere, ecc. ovvero se tale attività, in quanto disposta ex-Lege, debba svolgersi a titolo gratuito.
Risposta:
Con riferimento al tema oggetto del quesito, si osserva che l’art. 62 del Codice dei contratti pubblici pone la disciplina specifica dell’aggregazione delle committenze pubbliche, delineando sia i limiti di operatività delle stazioni appaltanti non qualificate, sia quelli delle stazioni appaltanti qualificate, peraltro chiarendo – per quanto d’interesse – al comma 9 (cui rimanda anche il successivo comma 11) che “il ricorso alla stazione appaltante qualificata o alla centrale di committenza qualificata è formalizzato mediante un accordo ai sensi dell’articolo 30 del testo unico delle leggi sull‘ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, o mediante apposita convenzione”. Ebbene, l’art. 30 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali chiarisce, al comma 2, che “Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie”, mentre...








