AMMISSIBILITA’ DI INTERVENTI FINANZIARI PER LA COPERTURA DI PASSIVITA’ GENERATE PRIMA E DURANTE LA GESTIONE LIQUIDATORIA DI TRE ENTI PARTECIPATI
AMMISSIBILITA’ DI INTERVENTI FINANZIARI PER LA COPERTURA DI PASSIVITA’ GENERATE PRIMA E DURANTE LA GESTIONE LIQUIDATORIA DI TRE ENTI PARTECIPATI
27 Novembre 2020
Sono ammissibili interventi finanziari per la copertura di passività generatesi in fase di liquidazione di enti partecipati?
La questione è stata affrontata dalla Corte dei conti sez. di controllo per la Regione Abruzzo, con deliberazione 157/2020.
La Corte ha, innanzi tutto, richiamato il principio, pacifico nella giurisprudenza contabile, del divieto di soccorso finanziario tanto nei confronti di società partecipate quanto di consorzi costituiti ai sensi dell’art. 2602 c.c..
Al fine di poter comprendere la ratio sottesa al principio su esposto non può prescindersi da una ricostruzione del quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento.
Al riguardo, l’art. 14, comma 5, del d.lgs. n. 175 del 2016 stabilisce che le amministrazioni inserite nel conto economico consolidato di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono, salvo quanto previsto dagli articoli 2447 e 2482ter del codice civile, sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate, con esclusione delle società quotate e degli istituti di credito, che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Tale norma, oltre che sugli obblighi di equilibrio per i bilanci pubblici, appare chiaramente fondata sul principio costituzionale del buon andamento imposto per gli uffici del comparto pubblico allargato che, come si legge nella sentenza n.135 del 2020 della Consulta, nell’ambito della tutela complessiva degli interessi costituzionalmente protetti, è “cardine della vita amministrativa e quindi condizione dello svolgimento ordinato della vita sociale”.
Secondo la costante giurisprudenza contabile, la norma in esame sancisce il “divieto del soccorso finanziario” da parte di un ente pubblico rispetto ai suoi organismi partecipati e impone l’abbandono della logica del “salvataggio a tutti i costi” di strutture e organismi partecipati che versano in situazione di dissesto.
E’ necessario porre “un freno alla prassi, ormai consolidata, seguita dagli enti pubblici e in particolare dagli enti locali, di procedere a ricapitalizzazioni e ad altri trasferimenti straordinari per coprire le perdite strutturali (tali da minacciare la continuità aziendale); prassi che, come noto, da un lato finisce per impattare negativamente sui bilanci pubblici compromettendone la sana gestione finanziaria; dall’altro si contrappone alle disposizioni dei trattati (art. 106 TFUE, già art. 86 TCE), le quali vietano che soggetti che operano nel mercato comune beneficino di diritti speciali o esclusivi, o comunque di privilegi in grado di alterare la concorrenza nel mercato, in un’ottica macroeconomica”.
Con riferimento al perimetro di applicazione soggettiva dell’art. 14, comma 5, Tusp, è da ultimo intervenuta la Sezione di controllo per le Marche (deliberazione n. 123/2019 già richiamata in precedenza), che nel confermare l’applicabilità della norma ai consorzi ribadisce che “sebbene il perimetro di diretta applicazione della norma non contempli direttamente i consorzi, ma si riferisca esclusivamente agli organismi partecipati aventi struttura societaria, dal suo tenore emerge un principio generale di “divieto di soccorso finanziario”, fondato su esigenze di tutela dell’economicità gestionale e della concorrenza, estensibile anche ai consorzi, quali realtà operative inserite a tutti gli effetti nel contesto della finanza territoriale. Tale interpretazione, infatti, appare conforme ai principi espressi dalla legislazione ordinaria, volti al rispetto dei criteri di economicità e razionalità nell’utilizzo delle risorse pubbliche”.
Tale principio s’impone alle amministrazioni pubbliche prescindendo, a tutela dell’effettività del precetto, dalle forme giuridiche prescelte per la partecipazione in organismi privati che finirebbero, altrimenti, col prestarsi a facile elusione del chiaro dettato normativo (Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 296/2019/PAR).
Il principio, sopra ribadito, vale a maggior ragione, relativamente all’ammissibilità di interventi di soccorso finanziario nei confronti di società o consorzi, posti in stato di liquidazione, che restano in vita senza la possibilità di intraprendere nuove operazioni rientranti nell’oggetto sociale ma al sol fine di provvedere al soddisfacimento dei creditori sociali, previa realizzazione delle attività sociali ed alla distribuzione dell'eventuale residuo attivo tra i soci.
Tenuto conto della particolare fase della vita sociale che la liquidazione rappresenta, infatti, l’apporto finanziario richiesto al socio, comunque articolato...