DEBITI FUORI BILANCIO; NON INCLUSE LE SPESE LEGALI
riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio
DEBITI FUORI BILANCIO; NON INCLUSE LE SPESE LEGALI
Così si è espressa la Corte dei conti sez. regionale di controllo per la Lombardia con delibera n. 99 del 3 agosto 2020
01 Ottobre 2020
Il riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio, derivante da sentenza esecutiva, per le spese legali che il comune è stato condannato a rifondere alla controparte vittoriosa in primo grado, già correttamente e doverosamente riconosciuto con deliberazione del consiglio comunale secondo l’articolo 194, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non può estendersi alla diversa fattispecie di debito derivante dall’acquisizione del servizio legale di difesa in giudizio del comune rimasto soccombente.
Così si è espressa la Corte dei conti sez. regionale di controllo per la Lombardia con delibera n. 99 del 3 agosto 2020.
Nel caso esaminato, con deliberazione del Consiglio comunale, dichiarata immediatamente eseguibile, era stato riconosciuto un debito fuori bilancio, posto a carico di un comune in ragione della soccombenza in una causa. Il giudice amministrativo, infatti, si era pronunciato con sentenza, accogliendo il ricorso presentato dai consiglieri di minoranza in relazione alla contestata invalidità degli atti assunti dal sindaco, in costanza della sospensione di diritto, all’indomani delle elezioni amministrative.
Il Comune poneva un quesito, volto a conoscere il parere della Corte in merito alla possibilità di “estendere” il riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio disciplinato dall’articolo 194 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, oltre che alle spese liquidate dal giudice in sentenza a carico del comune e a favore dei ricorrenti vittoriosi in primo grado, anche alle spese legali sostenute dall’ente locale resistente per la propria difesa, rimaste a carico del comune in forza del principio di diritto processuale per cui le spese seguono la soccombenza.
La Corte ha preliminarmente evidenziato che il debito derivante dalla sentenza esecutiva, già riconosciuto con la deliberazione del Consiglio comunale, era stato correttamente inquadrato nella fattispecie prevista dalla lettera a) del comma 1 del predetto articolo 194. Occorreva per contro evidenziare, in secondo luogo, come dalla stessa prospettazione della richiesta di parere doveva desumersi che non erano state seguite le regole ordinarie per l’assunzione degli impegni di spesa previste dall’articolo 191 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di garantire la copertura finanziaria delle spese di difesa in giudizio dell’amministrazione locale. Data la diversità delle due fattispecie, quindi, non era neppure possibile, sotto il profilo logico, prima ancora che giuridico...