DELEGAZIONE DI PAGAMENTOE REGOLE DI FINANZA PUBBLICA
DELEGAZIONE DI PAGAMENTOE REGOLE DI FINANZA PUBBLICA
19 Novembre 2020
L’assimilazione di una delegazione di pagamento ad una garanzia personale, ai fini del rispetto delle norme di finanza pubbliche imposte agli enti territoriali (fra cui, i limiti quantitativi all’indebitamento delle regioni, prescritti dall’art. 162, comma 6, del d.lgs. n. 118 del 2011) va effettuata sulla base del contenuto negoziale delle clausole presenti nei contratti o negli atti negoziali intercorrenti fra le parti (delegante, delegato e delegatario).
Lo ha stabilito la Corte dei conti, sez. regionale per la Regione Liguria, nel parere n. 63/2020.
Nel caso esaminato il Presidente di una regione aveva formulato una richiesta di parere sugli effetti contabili dell’accettazione di una delegazione pura di pagamento da parte di un Ente ospedaliero. La questione assume rilevanza poiché consente di chiarire aspetti peculiari per tutti gli enti aventi natura territoriale
Più precisamente, la Regione istante aveva chiesto un parere sugli effetti contabili e finanziari derivanti dall’eventuale accettazione di una delegazione pura di pagamento (nei limiti del se e del quanto dovuto annualmente ad un ente del servizio sanitario nazionale a titolo di remunerazione delle attività sanitarie espletate in base a convenzione), concretizzantesi nella mera esecuzione del versamento delle somme oggetto della delega (pari all'ammontare della rata annua del mutuo), senza assunzione di alcuna obbligazione in proprio.
La Corte dei conti ha rammentato che la delegazione di pagamento trova disciplina nel capo VI del Titolo I del Libro IV del Codice civile, dedicato ai negozi, disciplinanti la circolazione del debito, della delegazione, espromissione e accollo. In particolare, l’art. 1268, rubricato “Delegazione cumulativa”, dispone che “Se il debitore assegna al creditore un nuovo debitore, il quale si obbliga verso il creditore, il debitore originario non è liberato dalla sua obbligazione, salvo che il creditore dichiari espressamente di liberarlo. Tuttavia, il creditore che ha accettato l'obbligazione del terzo non può rivolgersi al delegante, se prima non ha richiesto al delegato l'adempimento”.
Si tratta di ipotesi, come meglio specificato in seguito, in cui il delegato al pagamento si obbliga (rectius, può obbligarsi) direttamente nei confronti del creditore, potendo realizzare il negozio sia una funzione solutoria che di garanzia (avente fonte nell’associazione di un nuovo debitore, il delegato, all’originario delegante).
Il successivo art. 1269, rubricato “Delegazione di pagamento”, dispone, invece, che “Se il debitore per eseguire il pagamento ha delegato un terzo, questi può obbligarsi verso il creditore, salvo che il debitore l'abbia vietato. Il terzo delegato per eseguire il pagamento non è tenuto ad accettare l'incarico, ancorché sia debitore del delegante. Sono salvi gli usi diversi”.
La norma in esame fonda la delegazione pura di pagamento, in virtù della quale il terzo delegato può eseguire l’ordine ricevuto senza obbligarsi direttamente nei confronti del creditore (come palesato anche dalla non necessità di accettazione dell’incarico ricevuto). Anche l’art. 1270 cod. civ., dedicato alla “Estinzione della delegazione”, nel prevedere che il delegante possa revocare la delegazione, “fino a quando il delegato non abbia assunto l'obbligazione in confronto del delegatario o non abbia eseguito il pagamento a favore di questo”, conferma come il negozio possa avere, quale contenuto, sia l’assunzione diretta di un’obbligazione da parte del delegato che il mero adempimento (in virtù del sottostante rapporto di provvista) dell’obbligazione del delegante (a cui il delegato rimane estraneo, come accade, per esempio, nel contratto di assegno bancario).
Anche il secondo comma dell’art. 1270 in esame conferma la duplice natura della delegazione di pagamento, precisando che il delegato “può assumere l'obbligazione” o “eseguire il pagamento” a favore del delegatario anche dopo la morte o la sopravvenuta incapacità del delegante.
La disciplina civilistica si conclude, per quanto interessa in questa sede, con l’art. 1271 che, con riferimento alle “eccezioni opponibili dal delegato”, puntualizza che il delegato “può opporre al delegatario le eccezioni relative ai suoi rapporti con questo”. Inoltre, disposizione maggiormente rilevante ai fini del quesito in esame, “se le...