Gravi squilibri di bilancio
servizi a supporto dell'inclusione scolastica
Gravi squilibri di bilancio
Blocco delle spese sostenibili relative alla inclusione scolastica
16 Novembre 2021
L’erogazione di servizi a supporto dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità rientra nelle funzioni derivanti da obblighi istituzionali e giuridici indefettibili e quindi è compatibile con il provvedimento di blocco della spesa adottato ai sensi dell’art.148 bis del TUEL.
E’ comunque competenza dell’Amministrazione valutare, nell’ambito della propria discrezionalità, le modalità di erogazione di servizi specifici e la congruità della spesa ad esse associata, in considerazione della perdurante situazione di gravi squilibri di bilancio.
Lo ha stabilito la Corte dei conti, sez. regionale per la Lombardia nel parere n. 235 del 11 ottobre 2021.
Nel caso esaminato un Comune aveva richiesto un parere conseguente ad una deliberazione della Corte dei conti con la quale era stato accertato il perdurare di una situazione finanziaria e della sofferenza di cassa che avevano determinato l’applicazione della misura del blocco della spesa nei confronti del Comune medesimo.
Il Comune aveva evidenziato di aver ricevuto da parte di Dirigenti Scolastici di plessi scolastici dell'infanzia, primari e secondari di primo grado presenti sul territorio, numerose richieste di personale di assistenza per alunni disabili.
La questione oggetto del parere riguardava, in buona sostanza, la classificabilità dei costi derivanti dall’affidamento del servizio di assistenza in favore di alunni disabili a operatori economici o società cooperative specializzate (in assenza di personale dipendente adatto) tra le spese obbligatorie ai fini e per gli effetti dell’art. 148-bis del TUEL.
Come sopra rammentato, sul tema specifico della classificazione di voci di spesa come derivanti da obblighi istituzionali e giuridici indefettibili, e quindi compatibili con il provvedimento di blocco della spesa adottato ai sensi dell’art.148 bis del TUEL in presenza di gravi squilibri di bilancio, la Sezione si era già pronunciata, stabilendo che “nell’assolvimento delle funzioni fondamentali attribuite dalla legge all’Ente locale, ciò che può qualificare, secondo l’ordinamento giuridico vigente, una spesa come obbligatoria è la sussistenza di un vincolo giuridico, l’esistenza di rapporto contrattuale da assolvere, la presenza di una norma cogente che ne impone il sostenimento e in genere, effettuata una ponderazione degli interessi pubblici prevalenti, tutte quelle operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente.”
Nel caso in esame si trattava di stabilire se l’erogazione di servizi di assistenza a favore di alunni disabili e alle loro famiglie, come da disciplina dettata dalla Legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), rientrasse tra le funzioni fondamentali che i comuni hanno l’obbligo di esercitare ai sensi dell’art. 14, comma 26, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla l. 30 luglio 2010, n. 122.
In particolare, il comma 27 dello stesso articolo riconosce che tra le funzioni fondamentali dei comuni rientrano, alla lettera g), la “progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione”; e, alla lettera h), “l’edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici”.
Sulla materia della promozione e della garanzia del diritto all'educazione, all'istruzione e alla formazione degli studenti con disabilità, è intervenuto anche il d.lgs. 13 aprile 2017, n. 66 (Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107) e ss.mm.ii., le cui disposizioni si applicano alle bambine e ai bambini della scuola dell'infanzia, alle alunne e agli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, alle studentesse e agli studenti della scuola secondaria di secondo grado riconosciuti disabili ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.