IL FONDO DI ROTAZIONE NON E’ UTILIZZABILE PER LA COPERTURA DELLO SQUILIBRIO DI BILANCIO CHE DIPENDA DA UNA ECCEDENZA DELLE SPESE
Il fondo di rotazione non può essere utilizzato per dare copertura allo squilibrio emerso in sede...
IL FONDO DI ROTAZIONE NON E’ UTILIZZABILE PER LA COPERTURA DELLO SQUILIBRIO DI BILANCIO CHE DIPENDA DA UNA ECCEDENZA DELLE SPESE
Corte dei conti sez. Regionale di controllo per la Regione Umbria, nella deliberazione n. 1 del 19 gennaio 2021
08 Febbraio 2021
Il fondo di rotazione non può essere utilizzato per dare copertura allo squilibrio emerso in sede di predisposizione del bilancio di previsione dipendente da una eccedenza delle spese previste sulle entrate previste.
Lo ha stabilito la Corte dei conti sez. Regionale di controllo per la Regione Umbria, nella deliberazione n. 1 del 19 gennaio 2021.
Nel caso in questione, un Comune aveva chiesto alla Sezione di controllo di sapere se, ex art. 43 del d.l. 133/2014 è possibile utilizzare (e stanziare) il fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali anche per dare copertura allo squilibrio emerso in sede di predisposizione del bilancio di previsione non dipendente dall’applicazione del disavanzo o dal finanziamento di debiti fuori bilancio, ma da una eccedenza delle spese previste (defalcate del disavanzo applicato e dei debiti fuori bilancio) sulle entrate previste.
Si rammenta che l’art. 43 del DL 133/2014, coordinato con la legge di conversione n. 164/2014 dispone che “Gli enti locali che hanno deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, ai sensi dell’articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono prevedere, tra le misure di cui alla lettera c) del comma 6 del medesimo articolo 243 -bis necessarie per il ripiano del disavanzo di amministrazione accertato e per il finanziamento dei debiti fuori bilancio, l’utilizzo delle risorse agli stessi enti attribuibili a valere sul “Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali” di cui all’art. 243-ter del decreto legislativo n. 267 del 2000.”
La Corte ha fornito un’interpretazione costituzionalmente orientata della norma in esame: “L’unica interpretazione che consente di considerare l’art. 43 del d.l. 43/2014 compatibile con la golden rule di cui all’art. 119, comma...