Il giusto inquadramento dei debiti fuori bilancio
In relazione all’inquadramento dei debiti fuori bilancio, il decreto del consulente tecnico...
Il giusto inquadramento dei debiti fuori bilancio
23 Settembre 2019
In relazione all’inquadramento dei debiti fuori bilancio, il decreto del consulente tecnico d’ufficio può essere assimilabile alla sentenza esecutiva.
Lo ha chiarito la Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Liguria nella pronuncia n. 77 del 16 settembre 2019.
Nel caso esaminato, un comune inoltrava istanza di parere articolata in due quesiti.
Con il primo si chiedeva, per necessità di riconoscere il debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 193, comma 2, D. Lgs. 267/2000, se il decreto di liquidazione per la prestazione di un consulente tecnico d’ufficio (di seguito: CTU) fosse da assimilabile a “sentenza esecutiva”. Con il secondo si chiedeva se, ai fini predetti dell’art. 193, comma 2, D. Lgs. 267/2000, dovesse integrarsi nel calcolo effettuato in sentenza anche l’importo non menzionato delle spese generali (15 %) che l’avvocato intendeva inserire in fattura.
Venendo alla questione, la Corte ha evidenziato che secondo la giurisprudenza della Corte medesima, la dicitura “sentenze esecutive” di cui all’art. 193, comma 2, lett. a) D. Lgs. 267/2000 va intesa in senso sostanziale, rientrandovi non solo il mezzo ordinario di giurisdizione (qual’è la statuizione sul rito e sul merito ex art. 279, comma 2, c.p.c.) bensì ogni decisione che costituisca titolo esecutivo perchè suscettibile di esecuzione forzata.
Più specificamente, è stato ribadito che costituisce dato acquisito quello “per cui, al di là del rilievo letterale, la riconoscibilità dei debiti derivanti da sentenze esecutive ammesse dall’art. 194, comma 1, lett. a), TUEL, è da intendersi riferita a tutti i provvedimenti giudiziari idonei a costituire un titolo esecutivo e ad instaurare un processo di esecuzione (…)” (Corte dei conti, sez. controllo Liguria, delib. 73/2018/PAR).
Infatti, per l’art. 474, comma 1, c.p.c. “l’esecuzione forzata non può avere luogo che in virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile”. Sono titoli esecutivi, oltre alle sentenze, “i provvedimenti e gli altri atti ai quali la legge attribuisce efficacia esecutiva” (art. 474, comma 1, n. 1 c.p.c.).
Ciò posto, il decreto di liquidazione CDU rientra in quest’ultima specifica accezione perché sia l’art. 53 disp. att. c.p.c. stabilisce che “tali decreti costituiscono titolo esecutivo contro la parte stessa”, sia perché il combinato disposto degli artt. 168 e 170 D. Lgs. 115/2002 rimarca tale esecutività.
Ne deriva che anche il decreto di liquidazione CDU, in quanto titolo esecutivo, quindi escutibile, è assimilabile ad una “sentenza esecutiva” ai fini dell’art. 194, comma 1, lett. a) D. Lgs. 267/2000.
Nondimeno, si tratta per l’Ente locale di esposizione debitoria la cui estinzione è necessaria perché ascritta a superiori interessi di giustizia, materia peraltro soggetta a copertura costituzionale (artt. 101 e ss. e 117, comma 2, lett. l, Cost.).
Più in generale, per quanto l’art. 194, comma 1, D. Lgs. 267/2000 sia espressione di ius singulare perciò insuscettibile di estensione analogica ex art. 14 Preleggi, esso può tuttavia essere oggetto di interpretazione estensiva, costituendo quest’ultima il risultato di un’operazione logica diretta ad individuare il reale significato e l’effettiva portata della norma ed estendere la regula iuris a casi che, ancorchè espressamente previsti, siano dalla stessa implicitamente considerati.