Il mantenimento dei residui di bilancio
deliberazione n. 75/2021, la Corte dei Conti sez. per la Regione Basilicata
Il mantenimento dei residui di bilancio
Le competenze ascritte al responsabile del servizio finanziario
08 Novembre 2021
Nella deliberazione n. 75/2021, la Corte dei Conti sez. per la Regione Basilicata ha fornito importanti indicazioni in merito alle regole da osservare per il mantenimento dei residui di bilancio.
La Corte ha evidenziato che l’analisi della gestione dei residui attivi e passivi è finalizzata non solo a valutare la permanente esigibilità delle posizioni di credito e di debito, ma anche la corretta applicazione del principio della competenza finanziaria cd. potenziata.
Il legislatore, al fine di conferire veridicità ed attendibilità al bilancio dell’ente, ha stabilito che, al termine di ciascun esercizio, prima dell’inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi, l’ente deve procedere ad una particolare operazione di riaccertamento, che, in relazione a quelli attivi, consiste nel riesame delle ragioni creditorie dell’ente, al fine di decidere se mantenere il residuo, in tutto o in parte, nel bilancio dell’ente (art. 228, comma 3, del TUEL).
Considerata la finalità della norma, deve trattarsi di un controllo sostanziale e non solo formale. L’ente non può limitarsi a verificare che persista la ragione, il titolo giuridico e la giustificazione delle singole poste, ma deve anche accertare l’effettivo obbligo di riscuotere il credito e di pagare il debito, attraverso un prudente apprezzamento dell’esistenza dei requisiti essenziali previsti dall’ordinamento.
Tale verifica permette di valutare, per ogni singolo residuo, la sussistenza o meno dei requisiti di conservazione, determinando la sua permanenza o, viceversa, la sua eliminazione.
Il controllo della Corte è teso a riscontrare che le operazioni annuali di riaccertamento dei residui siano effettuate con la dovuta diligenza.
La Corte ritiene che è necessario che le Amministrazioni effettuino una gestione dei residui che eviti l’eccessivo immobilizzo nei rendiconti di risorse impegnate e non pagate, al fine di evitare complicazioni nella programmazione ovvero effetti negativi in termini di rispetto della disciplina in materia di tempestività dei pagamenti.
È noto, infatti, che l’andamento delle riscossioni e dei pagamenti, sia in conto competenza sia in conto residui, riveste un’importante valenza segnaletica in ordine alla condizione di salute finanziaria di un’amministrazione. In particolare, riscossioni insufficienti determinano:
a) scarse disponibilità liquide;
b) la formazione di nuovi residui attivi;
c) riflessi negativi sulla quantificazione del FCDE che, essendo calcolato sui residui attivi, è destinato a subire incrementi a fronte delle difficoltà sperimentate dall’ente nella riscossione dei propri crediti.
La Corte ha ritenuto utile rammentare che la gestione delle poste attive e passive è ancorata alla puntuale verifica della fondatezza giuridica dei crediti accertati e della loro esigibilità, all’affidabilità della scadenza dell’obbligazione, al permanere delle posizioni debitorie e alla corretta classificazione e imputazione dei crediti e dei debiti (punto 9.1 allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011). Sicché, le obbligazioni passive devono essere registrate nelle scritture contabili quando l’obbligazione è perfezionata, con imputazione all’esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza (art. 183, comma 5, TUEL).