Il regime fiscale delle somme “una tantum”, erogate per compensare il periodo di vacanza contrattuale
somme erogate “una tantum” per compensare il periodo di vacanza contrattuale
Il regime fiscale delle somme “una tantum”, erogate per compensare il periodo di vacanza contrattuale
Interpello n. 367 Agenzia delle Entrate
29 Settembre 2020
Con la risposta all’interpello n. 367, l’Agenzia delle Entrate ha fornito un chiarimento in merito all’assoggettamento di somme erogate “una tantum” per compensare il periodo di vacanza contrattuale.
Il quesito è stato posto da un’associazione che aveva sottoscritto con le organizzazioni sindacali il nuovo CCNL in data 17/1/2020, valevole per il triennio 1/1/2020 – 31/12/2022.
Nell'accordo era stata prevista l'erogazione, a titolo di "una tantum per il pregresso", di un importo forfettario di € 1.200 lordi a tutti i dipendenti titolari di contratto a tempo indeterminato, in forza alla data del 17/1/2020, che avevano prestato la propria attività lavorativa nel periodo 1/1/2017 – 31/12/2019.
La richiesta dell'associazione era volta a conoscere il trattamento fiscale delle somme riferite al periodo di vacatio contrattuale 1/1/2017 – 31/12/2019, e, nello specifico, se queste dovevano essere assoggettate a tassazione corrente oppure a tassazione separata.
Nella soluzione interpretativa, l’associazione istante aveva ritenuto legittima l’applicazione della tassazione separata, ricorrendo, nella fattispecie, una causa di carattere giuridico, ovvero il rinnovo del CCNL.
Nella risposta, l’Agenzia delle Entrate, dopo aver richiamato il contenuto previsto dall’art. 17, comma 1, lettera b) del TUIR, ha precisato che la tassazione separata costituisce una modalità di tassazione del reddito di lavoro dipendente volta ad evitare il sistema della progressività delle aliquote e, quindi, una lesione del principio della capacità contributiva che si verifica quando i redditi percepiti con...