IMMOBILI COMUNALI ASSEGNABILI AD AMMINISTRAZIONI DELLO STATO PER FINI ISTITUZIONALI
IMMOBILI COMUNALI ASSEGNABILI AD AMMINISTRAZIONI DELLO STATO PER FINI ISTITUZIONALI
12 Novembre 2020
L’art. 1, comma 439, della legge n. 311 del 2004, come modificato dall’art. 3, comma 2-bis, del d.l. n. 95 del 2012, prevede espressamente la facoltà per i Comuni di concedere alle Amministrazioni dello Stato, per le finalità istituzionali di queste ultime, l’uso gratuito di immobili di loro proprietà.
Lo ha rammentato la Corte dei conti, sez. regionale di controllo per la Regione Liguria, nella deliberazione n. 79/2020.
Nel caso specifico, un comune aveva presentato istanza di parere esponendo che sul territorio comunale era presente una Stazione dei Carabinieri avente giurisdizione anche su due Comuni limitrofi, la quale era insediata presso un immobile di proprietà di soggetti privati in forza di un contratto di locazione stipulato con la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo (UTG), il cui termine di durata contrattuale era scaduto. I soggetti proprietari avevano comunicato la volontà di non rinnovare il suddetto contratto di locazione, avviando tra l’altro una procedura di sfratto, ma avevano anche manifestato la disponibilità alla vendita del medesimo.
La Prefettura-UTG risultava tuttavia non interessata a concludere tale acquisto ma disposta piuttosto a valutare il mantenimento della Caserma dei Carabinieri a fronte dell’ipotesi di una concessione dell’immobile in comodato gratuito o a canone agevolato da parte del Comune. Dal canto suo, il Comune, che in sintonia con gli intendimenti dei competenti vertici dell’Arma dei Carabinieri aspirava a non privarsi del presidio esistente in ragione della sua importante funzione di garanzia di sicurezza per la comunità amministrata, aveva effettivamente accertato che l’immobile tuttora occupato dai militari era stato destinato a tale utilizzo sin dall’atto della sua costruzione e quindi presentava quelle caratteristiche idonee e necessarie al medesimo che difficilmente sarebbe stato possibile ritrovare in altro edificio, se non a fronte di ingenti lavori di adeguamento.
In considerazione di quanto esposto veniva formulato il quesito rivolto alla Corte dei conti, il quale era inteso ad appurare se, alla luce della normativa vigente, fosse possibile per il Comune, al fine di mantenere la presenza della Caserma dei Carabinieri nel proprio territorio, procedere all’acquisto del suddetto immobile di proprietà di terzi già adibito a tale uso, per poi stipulare con il competente Ministero dell’Interno, per il tramite della Prefettura-UTG di Genova, un accordo di comodato gratuito o di locazione a canone agevolato.
Veniva peraltro aggiunto che detto Comune, non disponendo dell’intera somma necessaria per l’acquisto, sarebbe stato nelle condizioni di dover richiedere l’accensione di un mutuo.
La Corte ha riscontrato la richiesta di parere, premettendo una ricostruzione giuridica della normativa in materia.
In particolare, per effetto dell’art. 57, comma 2, lett. f), del d.l. n. 124 del 2019, a decorrere dall’anno 2020 gli enti locali non sono più soggetti alle limitazioni concernenti le operazioni di acquisto di immobili poste dall’art. 12, comma 1-ter, del d.l. n. 98 del...