Interruzione della prescrizione per i debiti fuori bilancio di un ente locale.
interruzione della prescrizione del debito.
Interruzione della prescrizione per i debiti fuori bilancio di un ente locale.
Corte di Cassazione, Sezione civile, sez. III, 12/10/2021 n. 27690
02 Novembre 2021
Nella sentenza della Corte di Cassazione, Sezione civile, sez. III, 12/10/2021 n. 27690 viene affrontata l’interessante questione della interruzione della prescrizione per i debiti fuori bilancio di un ente locale.
Viene, infatti, stabilito che se la questione relativa ai debiti fuori bilancio viene portata all’attenzione del Consiglio Comunale, si viene a determinare l’interruzione della prescrizione del debito.
Nel caso esaminato, un Comune aveva maturato dei debiti nei confronti dell’Ente Regione.
Non essendo stato saldato, la Regione aveva promosso un procedimento di pignoramento presso terzi per le somme dovute dal Comune.
Il Comune aveva proposto opposizione ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ., eccependo l'intervenuta prescrizione del credito.
L'opposizione venne accolta in primo grado. Tuttavia, in sede d’appello i giudici avevano riformato la sentenza di primo grado, rigettando l'eccezione di prescrizione, ritenendo che la delibera di riconoscimento del debito suddetto quale fuori bilancio, adottata dal Consiglio comunale costituisse valida ricognizione di debito, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1988 cod. civ. e 2944 cod. civ., accogliendo, quindi, sul punto la prospettazione della Regione.
Il Comune aveva, conseguentemente, proposto ricorso in Cassazione, eccependo la violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione agli artt. 1988 e 2944 cod. civ. Le censure del Comune erano fondate su arresti giurisprudenziali che hanno ritenuto che l'atto di ricognizione di debito abbia carattere negoziale (e non di atto giuridico in senso stretto) e recettizio. A ciò sarebbe conseguito, nella prospettazione del Comune ricorrente, che la delibera di riconoscimento di un debito fuori bilancio, con la quale si sarebbe dato atto della sussistenza dell'esposizione debitoria dell'ente comunale nei confronti della Regione non fosse ascrivibile a detta categoria, in quanto privo di entrambi i detti caratteri e, comunque, non sarebbe mai stato comunicato formalmente all'ente creditore.
La Corte di Cassazione non ha, tuttavia, ritenuto fondate le censure del Comune.
Infatti, secondo i giudici l'orientamento assolutamente prevalente esclude che l'atto di ricognizione di debito debba essere qualificato come avente natura negoziale e carattere recettizio «occorrendo solo che esso rechi, anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito e riveli il carattere della volontarietà».
I giudici hanno aggiunto che lo stesso effetto non si sarebbe ottenuto nel caso in cui vi fosse stata una semplice delibera di Giunta comunale.
Era incontroverso, invero, tra le parti che l'atto sul quale si appuntavano le censure era una delibera del Consiglio comunale, con la quale il debito nei confronti della Regione venne destinato a essere qualificato come «fuori bilancio».
Ciò comportava una forte discrasia tra altri casi e la fattispecie in esame, nella quale l'atto ricognitivo del debito era costituito da una deliberazione del Consiglio Comunale, ossia dell'organo preposto alla formazione della volontà dell'ente pubblico territoriale in materia di bilancio, deliberazione che aveva, inoltre, incluso il debito in un piano di risanamento delle finanze dell'ente, con conseguente suo riconoscimento ed efficacia conoscitiva generalizzata, giusta il disposto del d.l. n. 66 del 24/03/1989 (si veda il citato d.l. n. 66 del 1989, rubricato «Disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale», convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 1989, n. 144, all’art. 24, a sua volta rubricato «Riconoscimento di debiti fuori bilancio»).
La qualificazione formale del debito quale fuori bilancio non ne comporta, pertanto, a tenore della richiamata disposizione, in alcun modo il mancato riconoscimento, ma, soltanto che esso debba essere soddisfatto con le modalità e nella misura previste dalla richiamata disposizione di legge e salva la sospensione dell'esecuzione disposta dal competente giudice dell'esecuzione.
Il Collegio ha ritenuto, inoltre, avuto riguardo all'art. 2944 cod. civ., che detta norma non presuppone che l'atto di riconoscimento abbia contenuto negoziale, né che l'atto ricognitivo sia comunicato al titolare del diritto, essendo sufficiente che il riconoscimento sia stato portato alla conoscenza anche di un terzo, o di un indeterminato numero di soggetti giuridici.
Ne conseguiva che il debito oggetto della controversia in esame, allorquando era stato appostato fuori bilancio, comunque era stato ritenuto sussistente (e specificato in termini di sua «entità, causale e soggetto creditore»), e ciò in forza di una deliberazione dell'organo preposto alla formazione di volontà del Comune e portato a conoscenza dei consociati e in ogni caso reso conoscibile alla generalità di essi.
Corte di Cassazione Sezione civile sez. III 12/10/2021 n. 27690
FATTI DI CAUSA
l) In forza di ordinanza ingiunzione, vidimata dal (l'allora) competente Pretore, la Regione Puglia chiese al Comune di (omissis), nel 1993, la somma di circa trecento milioni di lire, pari a oltre cento cinquantaquattromila euro (€ 154.943,32). La richiesta venne successivamente ribadita nel 2011, per due volte, e, quindi, la Regione Puglia promosse l'espropriazione, pignorando presso terzi le somme dovute al Comune di (omissis). 1.1) Il Comune propose opposizione ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ., eccependo l'intervenuta prescrizione del credito. L'opposizione venne accolta dal Tribunale di Taranto. La Corte di Appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, adita dalla Regione Puglia, ha, con sentenza n. 184 del 07/05/2018, riformato la sentenza di primo grado, rigettando l'eccezione di prescrizione, ritenendo che la delibera di riconoscimento del debito suddetto quale fuori bilancio, adottata nel 2002 (precisamente in data 10/10/2002) dal Consiglio comunale di (omissis), costituisse valida ricognizione di debito, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1988 cod. civ. e 2944 cod. civ., accogliendo, quindi, sul punto la prospettazione della Regione Puglia.
1.2) Avverso la sentenza d'appello ricorre, con atto affidato a unico complesso motivo, il Comune di (omissis). Resiste con controricorso la Regione Puglia.
1.3) Il ricorso, originariamente destinato ad essere trattato
secondo il rito di cui all'art. 375 cod. proc. civ., è stato rimesso all'udienza pubblica con ordinanza interlocutoria della Sez. VI-3 n. 09455 del 22/05/2020, che ha ravvisato un discorde orientamento, di recente emerso rispetto all'approdo che riteneva il carattere di atto giuridico in senso stretto, non recettizio, del riconoscimento del debito.
1.4) Il P.G., nella conclusioni scritte, ha concluso per la rimessione della questione alle Sezioni Unite di questa Corte o, in subordine per l'accoglimento del ricorso del Comune di (omissis). Il solo Comune di (omissis) ha depositato memoria per l'udienza.
La Regione Puglia ha depositato atto di nomina di nuovo difensore, abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori. 1.5) All'esito dell'udienza pubblica del 18 maggio 2021, svoltasi nella modalità disciplinata dall'art. 23, comma 8 bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sulle conclusioni scritte del Pubblico Ministero, il Collegio ha trattenuto il ricorso in decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2) Il ricorso censura come segue la sentenza della Corte territoriale.
2.1) Unico motivo: violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, n. 3 in relazione agli artt. 1988 e 2944 cod. civ. Le censure del Comune di (omissis) sono fondate su arresti giurisprudenziali di questa Corte, ampiamente riportati e comunque richiamati, che hanno, nella prospettazione di parte ricorrente, ritenuto che l'atto di ricognizione di debito abbia carattere negoziale (e non di atto giuridico in senso stretto) e recettizio.