La Circolare INPS n. 96 del 21/8/2020 sulle modalità di erogazione del Trattamento integrativo dei redditi
chiarimenti in merito all’erogazione del nuovo trattamento integrativo dei redditi (T.I.R.),
La Circolare INPS n. 96 del 21/8/2020 sulle modalità di erogazione del Trattamento integrativo dei redditi
a decorrere dal 1/7/2020
01 Settembre 2020
Con la Circolare n. 96 del 21/8/2020, l’INPS ha fornito alcuni chiarimenti in merito all’erogazione del nuovo trattamento integrativo dei redditi (T.I.R.), che, a decorrere dal 1/7/2020, ha sostituito il precedente Bonus Renzi.
La Circolare si è soffermata, in particolare, sull’attuazione delle nuove misure di riduzione della pressione fiscale, a beneficio dei titolari di redditi da lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati, fra i quali sono incluse numerose prestazioni erogate direttamente dall’INPS in qualità di sostituto d’imposta.
Gli interventi sono costituiti da un trattamento integrativo e da un’ulteriore detrazione fiscale, aggiuntiva a quella prevista dall’articolo 13 del TUIR, correlati a determinati limiti reddituali.
Dopo l’analisi del quadro normativo di riferimento, la Circolare ha evidenziato le condizioni necessarie per l’accesso ai benefici fiscali, i requisiti soggettivi, con la specifica dei soggetti beneficiari e dei soggetti esclusi, la verifica del limite reddituale ai fini della concessione del solo trattamento integrativo, oltre agli adempimenti del sostituto d’imposta, le procedure di determinazione mensile del trattamento integrativo, il conguaglio fiscale di fine anno e la certificazione unica 2021, e le comunicazioni per la rinuncia al nuovo trattamento integrativo ed all’ulteriore detrazione fiscale.
Il punto 2 della Circolare indica le modalità di spettanza del trattamento integrativo, di cui all’articolo 1 del D.L. n. 3/2020, che prevede l’erogazione del beneficio di € 600 per il secondo semestre 2020, e di € 1.200 per l’anno 2021 ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente, di importo complessivo non superiore ad € 28.000 annui, ed aventi un’imposta lorda superiore alle detrazioni da lavoro previste dall’articolo 13, comma 1, del D.P.R. 917/86.
Il trattamento integrativo dei redditi non concorre alla formazione del reddito e deve essere riconosciuto in via automatica da parte dei sostituti d’imposta, a partire dalle prestazioni rese dal 1/7/2020, ed è rapportato al periodo di lavoro.
Lo stesso punto della Circolare affronta l’ulteriore detrazione, prevista dall’articolo 2 del D.L. n. 3/2020, per i medesimi titolari di reddito, per le prestazioni rese dal 1/7/2020 al 31/12/2020, secondo le due modalità indicate nello stesso decreto, ovvero: