LA CORRETTA CONTABILIZZAZIONE DELLE SPESE DI PROGETTAZIONE, CON SPECIFICO RIFERIMENTO AI BANDI PER L’ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE, NELL’AMBITO DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (P.N.R.R.) E/O DEL PIANO NAZIONALE PER GLI INVESTIMENTI COMPLEMENTARI (P.N.C.)
Corte dei Conti, Sez.G. Puglia con Deliberazione n. 47/2022/PAR
LA CORRETTA CONTABILIZZAZIONE DELLE SPESE DI PROGETTAZIONE, CON SPECIFICO RIFERIMENTO AI BANDI PER L’ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE, NELL’AMBITO DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (P.N.R.R.) E/O DEL PIANO NAZIONALE PER GLI INVESTIMENTI COMPLEMENTARI (P.N.C.)
a cura di Adelia Mazzi
04 Aprile 2022
La Corte dei Conti, Sez.G. Puglia con Deliberazione n. 47/2022/PAR risponde alle esigenze puntuali di un ente locale, che chiede:
a) avvalendosi della deroga disposta dall'articolo 6-bis del Dl 152/2021 con riferimento al programma triennale dei lavori pubblici e non anche al Documento Unico di Programmazione all'interno del quale l'opera deve trovare collocazione, per lo meno nella sezione strategica (attraverso la quale definire gli ambiti di intervento, le opere per le quali avviare la progettazione e le risorse a disposizione o che si auspica saranno disponibili);
b) effettuando gli stanziamenti necessari per la Spesa di progettazione nell’ambito del titolo II della spesa ed anticipando propria ed apposita fonte di finanziamento (avviando le suddette spese di progettazione per un ’opera che ancora non compare nel bilancio e nel programma delle opere pubbliche, ma la cui fonte di finanziamento risulterebbe solo auspicata nell’ambito di bandi relativi a misure di finanziamento in corso e/o di futura emanazione), salvo l'eventuale futura inclusione nel finanziamento derivante dal Pnrr (ove l'opera sia ammessa), ritenendo con ciò realizzato il requisito richiesto dal principio contabile relativo alla individuazione “in modo specifico”, nell’ambito degli indirizzi generali del Dup, dell’“investimento a cui la spesa di progettazione è destinata, prevedendone altresì le necessarie forme di finanziamento ovvero, ove ciò non risulti corretto, di dover invece stanziare la predetta spesa per la progettazione nell’ambito del Titolo I del Bilancio (confermando così il principio secondo il quale affinché una spesa di progettazione possa essere contabilizzata tra le spese di investimento, è necessario il rispetto di due condizioni che devono sussistere congiuntamente: a) che il DUP o altri documenti di programmazione dell’ente individuino in modo specifico l’investimento da realizzare; b) che siano previste ed individuate le fonti di finanziamento dell’opera), salvo l'eventuale futura inclusione nel finanziamento derivante dal Pnrr (ove l'opera sia ammessa), con la conseguente successiva inclusione nell’ambito del quadro economico della stessa, ed il conseguente recupero, in parte corrente di bilancio, nell’esercizio in cui viene approvato il predetto quadro economico, della provvista a suo tempo impiegata in anticipo per il finanziamento della progettazione».
La Corte partendo dal punto n. 5.3.12 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, di cui all’allegato n. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., la spesa riguardante il livello minimo di progettazione richiesto ai fini dell’inserimento di un intervento nel programma triennale dei lavori pubblici viene registrata nel bilancio di previsione prima dello stanziamento riguardante l’opera cui la progettazione si riferisce,
Per tale ragione, affinché la spesa di progettazione possa essere contabilizzata tra gli investimenti, è necessario che i documenti di programmazione dell’ente locale, che definiscono gli indirizzi generali riguardanti gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche (ossia il Documento Unico di Programmazione o altri documenti di programmazione), individuino in modo specifico l'investimento a cui la spesa di progettazione è destinata, prevedendone altresì le necessarie forme di finanziamento.
In tal caso, la spesa di progettazione c.d. "esterna" (consistente in una delle fattispecie previste dall'art. 24, comma 1, esclusa la lettera a), del d.lgs. n. 50 del 2016 e ss.mm.ii. recante il Codice dei contratti pubblici) viene registrata, nel rispetto della natura economica della spesa, al titolo secondo della spesa, alla voce U.2.02.03.05.001 ("Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti") del modulo finanziario del piano dei conti integrato previsto dall'allegato n. 6 del d.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.; nel caso di progettazione c.d. "interna" (ex art. 24, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 50 del 2016 e ss.mm.ii. recante il Codice dei contratti pubblici) le relative spese sono contabilizzate secondo la natura economica delle stesse al titolo primo o al titolo secondo della spesa; la capitalizzazione delle spese riguardanti il livello minimo di progettazione è effettuata attraverso le scritture della contabilità economico patrimoniale e non richiede alcuna rilevazione in contabilità finanziaria.
Qualora la copertura dell’intervento sia costituita da un contributo per il finanziamento dell’opera, comprensivo della spesa di progettazione, concesso nell’esercizio successivo a quello in cui è stata impegnata la spesa concernente la progettazione, per la quota riguardante la progettazione il contributo è gestito come entrata libera, in quanto il relativo vincolo è già stato realizzato, e può essere destinato alla copertura di spese correnti.
Ricordando la differente registrazione contabile delle spese di progettazione, a seconda che le stesse si riferiscano a lavori di valore stimato inferiore a 100.000 euro o superiore a tale cifra.
L’inserimento di un intervento nel programma triennale dei lavori pubblici consente l’iscrizione nel bilancio di previsione degli stanziamenti riguardanti l’ammontare complessivo della spesa da realizzare, nel rispetto del principio della competenza finanziaria c.d. potenziata. In particolare, nei casi in cui la copertura di tali spese risulti costituita da entrate esigibili nel medesimo esercizio in cui sono esigibili le spese correlate, nel bilancio di previsione gli stanziamenti di entrata e di spesa sono iscritti distintamente con imputazione ai singoli esercizi...