La Risoluzione n. 6/E dell’Agenzia delle Entrate e l’istituzione dei nuovi codici tributo per il versamento delle ritenute operate dai sostituti d’imposta dopo il conguaglio di fine anno
Ritenuta sui redditi di lavoro dipendente
La Risoluzione n. 6/E dell’Agenzia delle Entrate e l’istituzione dei nuovi codici tributo per il versamento delle ritenute operate dai sostituti d’imposta dopo il conguaglio di fine anno
Agenzia delle Entrate Risoluzione n. 6/E del 28/1/2021
02 Febbraio 2021
L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 6/E del 28/1/2021, ha pubblicato i codici tributo riferiti ai versamenti delle ritenute sui trattamenti pensionistici e redditi di lavoro dipendente e assimilati operate dai sostituti d’imposta dopo il conguaglio di fine anno.
Nella premessa, l’Agenzia fiscale richiama innanzitutto l’articolo 23, del D.P.R. n. 600/73, “Ritenuta sui redditi di lavoro dipendente”, con particolare riferimento al comma 3, secondo periodo, dove viene precisato che, “In caso di incapienza delle retribuzioni a subire il prelievo delle imposte dovute in sede di conguaglio di fine anno entro il 28 febbraio dell'anno successivo, il sostituito può dichiarare per iscritto al sostituto di volergli versare l'importo corrispondente alle ritenute ancora dovute, ovvero, di autorizzarlo a effettuare il prelievo sulle retribuzioni dei periodi di paga successivi al secondo dello stesso periodo di imposta”.
Successivamente, nello stesso documento, l’Agenzia richiama l’articolo 38, comma 7, del D.L. n. 78/2010, dove si prevede che …”Le imposte dovute in sede di conguaglio di fine anno, per importi complessivamente superiori a 100 euro, relative a redditi di pensione …… non superiori a 18.000 euro, sono prelevate, in un numero massimo di undici rate, senza applicazione di interessi, a partire dal mese successivo a quello in cui è effettuato il conguaglio e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre …..”.
Ancora, l’Agenzia richiama l’articolo 2 del D.L. 5/2/2020, n. 3, riferito all’ulteriore detrazione fiscale per redditi di lavoro dipendente e assimilati, nello specifico il comma 3, dove viene previsto che “I sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riconoscono l'ulteriore detrazione di cui ai commi 1 e 2 ripartendola fra le retribuzioni erogate a decorrere dal 1° luglio 2020 e verificano in sede di conguaglio la spettanza della stessa. Qualora in tale sede l'ulteriore detrazione di cui ai commi 1 e 2 si riveli non spettante, i medesimi sostituti d'imposta provvedono al recupero del relativo importo. Nel caso in cui il predetto importo superi 60 euro, il recupero dell'ulteriore detrazione non spettante è effettuato in otto rate di pari ammontare a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio”.
Sulla base di quanto indicato nella premessa, l’Agenzia fiscale ha pertanto istituito nuovi codici tributo, con le relative istruzioni per la compilazione, allo scopo di tenere distinti i versamenti delle ritenute operate a far data dal 2021.
Si tratta, nello specifico dei seguenti codici per il modello F24 ordinario:
- “1066” per le “Ritenute sui trattamenti pensionistici e redditi da lavoro dipendente e assimilati, operate dopo il relativo conguaglio di fine anno”;