La risposta all’interpello n. 371 dell’Agenzia delle Entrate in merito al rimborso per traffico dati
determinazione del reddito conseguito da un dipendente in smart working
La risposta all’interpello n. 371 dell’Agenzia delle Entrate in merito al rimborso per traffico dati
a cura di Pierluigi Tessaro
14 Luglio 2021
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 371 del 24/5/2021, ha precisato che nella determinazione del reddito conseguito da un dipendente in smart working deve rientrare anche il costo relativo al traffico dati che la società intende rimborsargli.
Il quesito era stato proposto da una società di professionisti che intendeva avviare un programma sperimentale di lavoro agile (smart working), rimborsando a ciascun lavoratore dipendente il costo della connessione internet con dispositivo mobile (c.d. “chiavetta internet”) o dell’abbonamento al servizio dati domestico, al fine di consentire lo svolgimento della prestazione di lavoro da remoto ai sensi della legge n. 81 del 2017.
Nella soluzione interpretativa, la società istante ha ritenuto che il rimborso da parte del datore di lavoro delle spese sostenute dal lavoratore con riferimento ai canoni di abbonamento per il servizio di connessione ad internet, attraverso un device mobile o un impianto fisso domiciliare, non debbano rientrare nell’imponibile fiscale, in quanto strumentali allo svolgimento dell’attività lavorativa.
Oltretutto, tale interpretazione sembra in linea con quella formulata dalla stessa Agenzia fiscale nella risoluzione n. 357/E/2007, riferita alla diversa fattispecie del "telelavoro".
L’Agenzia delle Entrate, dopo aver indicato che i redditi di lavoro dipendente, di cui all’art. 49 del TUIR, sono disciplinati, ai sensi del successivo art. 51, comma 1, dal principio di onnicomprensività, secondo cui “tutte le somme ed i valori in genere a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro” costituiscono reddito imponibile per il dipendente, ha specificato che, in generale, le somme che il datore di lavoro corrisponde al lavoratore a titolo di rimborso spese costituiscono, per quest’ultimo, reddito di lavoro dipendente, eccezion fatta per le trasferte e i trasferimenti, di cui all’art. 51, commi 5 e seguenti, del TUIR.