L’Agenzia delle Entrate sul Bonus “tredicesima”
articolo 2-bis del D.L. n. 113 del 9/8/2024.
L’Agenzia delle Entrate sul Bonus “tredicesima”
a cura di Pierluigi Tessaro
28 Aprile 2025
Il 18/4/2025 l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito una serie di Faq riferite al Bonus “tredicesima”, previsto dall’articolo 2-bis del D.L. n. 113 del 9/8/2024.
Si tratta, come noto, del beneficio di € 100 netti erogato a dicembre 2024 come importo di integrazione della tredicesima mensilità a favore dei lavoratori dipendenti che hanno rispettato, congiuntamente, i seguenti requisiti:
- aver conseguito nell’anno di imposta 2024 un reddito complessivo non superiore a € 28.000;
- avere avuto almeno un figlio fiscalmente a carico, anche se nato fuori del matrimonio riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato, ai sensi dell’art. 12, comma 2, del TUIR, considerando, inoltre, quelli di età inferiore a 21 anni, anche se fino a quell’età le detrazioni per i figli non vengono più riconosciute perché sostituite dall’assegno unico e universale;
- essersi trovati in una situazione di capienza fiscale, ovvero in possesso di un reddito pari ad almeno € 8.500 e, quindi, di un’imposta lorda superiore alle detrazioni da lavoro dipendente.
In merito alla prima Faq, ovvero se è possibile richiedere il Bonus “tredicesima” nella dichiarazione dei redditi, l’Agenzia ha precisato che il contribuente che non ha richiesto il beneficio al proprio datore di lavoro, pur essendo in possesso dei requisiti previsti dalla legge, potrà fruire del Bonus nella dichiarazione dei redditi (modello 730 o Redditi Persone Fisiche). L’Agenzia ha chiarito, inoltre, che il Bonus potrà essere fruito nella dichiarazione dei redditi anche dai lavoratori dipendenti che non hanno un sostituto d’imposta (ad esempio dai collaboratori familiari). Per la compilazione della dichiarazione dei redditi (rigo C14 del modello 730/2025 o rigo RC14 del modello Redditi 2025 Persone...