L'aliquota Irap prevista per le amministrazioni pubbliche non può essere modificata
Risoluzione n. 1 del 17.2.2021 Ministero delle Finanze
L'aliquota Irap prevista per le amministrazioni pubbliche non può essere modificata
a cura di Pierluigi Tessaro
22 Febbraio 2021
Con la Risoluzione n. 1 del 17.2.2021 il Ministero delle Finanze ha risposto alle regioni Calabria e Molise in merito alla possibilità di aumento dell’aliquota Irap.
Il Ministero ha, innanzitutto, cercato un corretto inquadramento del tributo, ripercorrendo l’evoluzione normativa e le aliquote, previste, in via ordinaria, dal comma 1 dell’art. 16 del D.lgs.vo 446/97, nella misura del 3,9% sul valore della produzione netta, e dal comma 2, per le Amministrazioni pubbliche, nella misura dell’8,5%.
Il comma 3 dell’art. 16 consente la modifica in aumento delle aliquote alle Regioni ed alle Province autonome, fino ad un massimo di 0,92 punti percentuali, e, per le sole aliquote “di cui al comma 1 e 1-bis”, eventualmente differenziandole per settori di attività e per categorie di soggetti passivi.
Tuttavia il Ministero precisa che l’art. 16, comma 3, non consente alle Amministrazioni pubbliche di modificare e/o incrementare l’aliquota prevista dal comma 2.
A questo proposito il Ministero richiama le sentenze della Corte Costituzionale n. 357/2010 e n. 128/2019, dove è stato chiarito che la facoltà di variare l’aliquota Irap concerne la sola aliquota ordinaria prevista dal comma 1 dell’art. 16 del D.lgs.vo n. 446/97.
La Corte Costituzionale, dopo aver precisato che l’Irap rientra fra i tributi propri derivati, disciplinati dall’art. 8, comma 3, del Dlgs.vo n. 68/2011, cioè “istituiti e regolati da leggi statali, il cui gettito è attribuito alle regioni”, ha sottolineato che la disciplina del tributo rientra nella potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell’art. 117...