L’INCREMENTO DELLE RISORSE PER IL SALARIO ACCESSORIO DEL PERSONALE E DELLE EQ
incrementare la parte stabile del fondo
L’INCREMENTO DELLE RISORSE PER IL SALARIO ACCESSORIO DEL PERSONALE E DELLE EQ
a cura di Arturo Bianco
08 Luglio 2025
Le amministrazioni locali e regionali possono incrementare la parte stabile del fondo e le risorse per le elevate qualificazioni fino a che la somma di queste risorse arrivi al 48% della spesa per il trattamento economico stipendiale. Tale possibilità non è utilizzabile né per i dirigenti né per i segretari.
La concreta applicazione delle previsioni dettate dall’articolo 14 del d.l. n. 25/2025 per l’aumento del salario accessorio rispetto all’anno 2016 sta entrando nel vivo. Con la circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 175706 del 27 giugno 2025, “Indicazioni operative in merito all’applicazione dell’articolo 14, comma 1-bis, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 69 del 9 maggio 2025. Trattamento accessorio del personale non dirigenziale di regioni, città metropolitane, province e comuni”, sono stati forniti molti chiarimenti, anche se la stessa ha un carattere molto restrittivo.
LE INDICAZIONI OPERATIVE
Si deve subito ricordare che la possibilità di incremento delle risorse per il salario accessorio è applicabile a decorrere dall’anno 2025, quindi anche in assenza di una specifica clausola prevista dei contratti collettivi nazionali di lavoro.
L’articolo 14, comma 1 bis, della legge n. 69/2025 stabilisce il tetto del 48% delle “somme destinate alla componente stabile” del fondo per la contrattazione decentrata “maggiorate degli importi relativi alla remunerazione degli incarichi di posizione organizzativa” (continuando quindi ad usare questo termine in luogo degli incarichi di elevata qualificazione). Tale percentuale va calcolata sulla spesa 2023 “per gli stipendi tabellari delle aree professionali”. Quindi occorre calcolare i dati del 2023: questa operazione va fatta con riferimento al conto annuale del personale, prendendo come base la tabella 12 e, segnatamente, il trattamento economico tabellare, la tredicesima e le risorse per il trattamento economico stipendiale del personale a tempo determinato. Per la Ragioneria Generale dello Stato non vanno considerate le somme destinate alla indennità di vacanza contrattuale. Esse ai fini del rispetto dei tetti di spesa sono comprensivi del 27,40%, pari all’importo degli oneri riflessi a carico dell’ente, da maggiorare con i contributi INAIL, e sono al netto dell’IRAP. Nelle somme inserite nel fondo e/o destinate al salario accessorio delle elevate qualificazioni vanno indicate al netto.
Tali risorse vanno, per la quota destinata al personale, ad incrementare la parte stabile del fondo, quindi possono essere utilizzate anche per finanziare progressioni economiche o differenziali stipendiali, e, per la quota destinata alle elevate qualificazioni, possono essere destinate a finanziare l’aumento delle indennità di posizione. Possono inoltre essere destinate anche al finanziamento del welfare integrativo.
Si deve ritenere, ed in questa direzione vanno anche le indicazioni della RGS che gli enti non potranno modificare in diminuzione queste risorse nel corso degli anni. E, di conseguenza, che l’attestazione della sostenibilità finanziaria deve essere fatta per un arco pluriennale lungo, che supera quindi anche la validità annuale e triennale dei bilanci preventivi