NECESSARIO APPROVARE UN NUOVO BILANCIO SE MODIFICATA L’ADDIZIONALE IRPEF
APPROVARE UN NUOVO BILANCIO SE MODIFICATA L’ADDIZIONALE IRPEF
NECESSARIO APPROVARE UN NUOVO BILANCIO SE MODIFICATA L’ADDIZIONALE IRPEF
dopo l’adozione del provvedimento in materia di determinazione delle aliquote e della fascia di esenzione dell’Addizionale comunale all’IRPEF e la contestuale approvazione del bilancio entro il termine ordinario, il Comune possa adottare entro il termine prorogato per l’approvazione del bilancio un nuovo provvedimento in materia di Addizionale all’IRPEF
27 Maggio 2019
E’ stato chiesto alla Sezione se, dopo l’adozione del provvedimento in materia di determinazione delle aliquote e della fascia di esenzione dell’Addizionale comunale all’IRPEF e la contestuale approvazione del bilancio entro il termine ordinario, il Comune possa adottare entro il termine prorogato per l’approvazione del bilancio un nuovo provvedimento in materia di Addizionale all’IRPEF, allo scopo di aumentare la fascia di esenzione, e se possa procedervi mediante un atto di variazione o se debba provvedere alla riapprovazione del bilancio.La Sezioneha ritenuto che la modifica del precedente atto di determinazione della fascia di esenzione dell’Addizionale all’Irpef possa essere ammessa soltanto a seguito di una motivata riconsiderazione delle ragioni valutative poste a base dell’originario provvedimento e di una compiuta valutazione dei riflessi (nella specie, minori entrate) che la modifica determina sul bilancio. Consegue a ciò l’obbligo di riapprovazione del bilancio entro il termine prorogato dal decreto ministeriale, con il pieno rispetto dell’iter procedimentale previsto dalle norme di legge e dal regolamento comunale.
Così si è espressa la sezione regionale di controllo perla Regione EmiliaRomagna nel parere n. 20/2019.
Nel caso esaminato dalla Sezione, il Sindaco di un Comune dopo aver premesso che il Consiglio comunale aveva deliberato, ai sensi dell’art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, le aliquote dell’Addizionale comunale all’Irpef e la quota di esenzione dello stesso tributo per l’anno 2019 e che nella stessa data aveva approvato il bilancio di previsione 2019- 2021, aveva richiesto il parere della Sezione in merito alla possibilità di rideterminare, entro il termine di legge stabilito per l’approvazione del bilancio, la quota di esenzione della citata Addizionale all’Irpef. Ciò al fine di ridurre il carico fiscale che grava sui propri contribuenti. Più specificamente, era stato chiesto se per l’adozione di una modifica in aumento della fascia di esenzione dell’Addizionale fosse necessario procedere alla riapprovazione del bilancio o se potesse essere sufficiente l’adozione di un atto di variazione.
Prima di esaminare specificamente il quesito proposto dall’Ente, la sezione ha ritenuto utile richiamare brevemente il quadro normativo che regola la materia.
L’art. 172, comma 1, lett. c), del t.u. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al d.lgs. n. 267 del 2000 (TUEL) stabilisce che al bilancio di previsione siano allegate le deliberazioni con le quali sono determinati, per l’esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali.
L’articolo 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 (Legge finanziaria 2007) prevede che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”
A sua volta...