Necessità di effettuare il riconoscimento dei d.f.b. anche per la condanna del giudice di pace
Debiti fuori bilancio
Necessità di effettuare il riconoscimento dei d.f.b. anche per la condanna del giudice di pace
a cura di Salvio Biancardi
28 Marzo 2022
Anche quando la condanna promana dal giudice di pace, è necessario attivare il procedimento volto al riconoscimento dei debiti fuori bilancio.
Si tratta di una importante precisazione che è rinvenibile nel parere espresso dalla Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia, n. 40/2022.
La Corte ha sostenuto che il pagamento di un debito fuori bilancio riveniente da una sentenza esecutiva deve, sempre, essere preceduto dall’approvazione da parte del Consiglio dell’ente della relativa deliberazione di riconoscimento.
L’iter procedimentale previsto dall’articolo 194 del T.U. Enti locali costituisce principio generale con valore di limite inderogabile rispetto alla potestà regolamentare dell’ente locale; l’anzidetta disposizione non introduce alcun distinguo per la regolazione contabile di ciascuna delle eterogenee fattispecie disciplinate ma prevede, anzi, un regime indifferenziato, disponendo, infatti, per tutte una uniforme procedura di riconoscimento di competenza consiliare.
Nel caso esaminato, un Comune aveva chiesto di sapere se, nell’ambito del giudizio di opposizione a sanzioni amministrative elevate per violazioni al Codice della strada, per le sentenze di condanna del giudice di pace alla rifusione delle spese di lite, fosse imprescindibile seguire il procedimento del riconoscimento del debito fuori bilancio ex articolo 194, comma 1, lettera a), del D. Lgs n. 267/2000 e, in caso di risposta negativa, quale fosse, tenuto conto della specificità fondata sul dato qualitativo delle sentenze di condanna del giudice di pace, il procedimento alternativo da attivare per ristorare tempestivamente l’avente diritto delle spese di lite e dei costi di causa a seguito della dichiarazione di soccombenza del Comune in cause nelle quali veniva in evidenza la violazione di norme del Codice della strada.
La Corte dei conti ha evidenziato che la Sezione delle Autonomie, con la deliberazione n. 27/SEZAUT/2019/QMIG, si è pronunciata, ex articolo 6, comma 4, del decreto-legge n. 174/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213/2012, proprio in merito alla possibilità, in caso di riconoscimento del debito derivante da sentenze esecutive, ai sensi dell’articolo 194, comma 1, lettera a), del TUEL, di effettuare il pagamento prima della prevista deliberazione di Consiglio comunale (v. rimessione Sezione di controllo per la Puglia n. 44/2019/PAR).
La Sezione delle Autonomie, con la succitata deliberazione, dopo aver preso in considerazione sia gli orientamenti favorevoli al pagamento anticipato (v. Sezione di controllo per la Campania n. 2/2018/PAR; Sezione di controllo per la Liguria n. 73/2018/PAR), sia quelli sfavorevoli (v. Sezione di controllo per la Puglia n. 29/2018/PAR; Sezione di controllo per la Campania n. 66/2018/PAR e n. 22/2009; Sezione di controllo per la Sicilia n. 78/2014/PAR e n. 18/2016/PAR) ha statuito il seguente principio di diritto: “Il pagamento di un debito fuori bilancio riveniente da una sentenza esecutiva deve, sempre, essere preceduto dall’approvazione da parte del Consiglio dell’ente della relativa deliberazione di riconoscimento”.
La Corte osserva che non è dato comprendere, alla luce della disciplina processualistica civile, in che cosa si concretizzerebbe questa differenza qualitativa delle sentenze del giudice di pace rispetto a quelle dei giudici togati. La competenza del giudice di pace, per valore e per materia, è stabilita dall’articolo 7 del Codice di procedura civile e, nel caso di opposizione a sanzioni amministrative derivanti da violazioni del Codice della strada, il giudice di pace si pronuncia secondo diritto (v. articolo 7 del D. Lgs n. 150/2011) ed in tale...