Nella busta paga di luglio i conguagli del modello 730
compilazione del modello 730
Nella busta paga di luglio i conguagli del modello 730
a cura di Pierluigi Tessaro
08 Luglio 2025
Il mese di luglio si caratterizza per la presenza nel cedolino paga dei dipendenti delle somme a credito e/o a debito dell’Irpef e delle addizionali relative alle operazioni di conguaglio fiscale dell’anno precedente seguite alla compilazione del modello 730.
L’articolo 19 del Decreto del Ministro delle Finanze n. 164/1999, come modificato dal D.L. n. 124/2019, dispone, al comma 1, che le somme risultanti a debito dal prospetto di liquidazione vengano trattenute sulla prima retribuzione utile e comunque sulla retribuzione di competenza del mese successivo a quello in cui il sostituto ha ricevuto il prospetto di liquidazione, provvedendo al successivo versamento entro il termine indicato per il versamento delle ritenute d’acconto del dichiarante relative alle stesse retribuzioni.
Nel caso in cui il sostituto d'imposta dovesse riscontrare che la retribuzione sulla quale effettuare il conguaglio risultasse insufficiente per il pagamento dell'importo complessivamente risultante a debito, tratterrà la parte residua dalle retribuzioni corrisposte nei periodi di paga immediatamente successivi dello stesso periodo d'imposta, applicando gli interessi stabiliti per il differimento di pagamento delle imposte sui redditi.
Il comma 2 stabilisce che le somme a credito sono rimborsate mediante una corrispondente riduzione delle ritenute dovute dal dichiarante sulla prima retribuzione utile e comunque sulla retribuzione di competenza del mese successivo a quello in cui il sostituto ha ricevuto il prospetto di liquidazione, utilizzando, se necessario, l'ammontare complessivo delle ritenute operate dal medesimo sostituto.
Nel caso in cui l'ammontare complessivo delle ritenute dovesse risultare insufficiente a consentire il rimborso delle somme risultanti a credito, il sostituto dovrà rimborsare gli importi residui operando sulle ritenute d'acconto dei mesi successivi dello stesso periodo d'imposta.
Il comma 5 dà indicazioni sull’importo della seconda o unica rata di acconto, che deve essere trattenuto dalla retribuzione corrisposta nel mese di novembre.
Ove tale retribuzione dovesse risultare insufficiente, la parte residua maggiorata dagli interessi previsti per il differimento dei pagamenti delle imposte sui redditi verrà trattenuta dalla retribuzione di dicembre.
In caso di ulteriore incapienza, il sostituto dovrà comunicare al contribuente l'ammontare del debito residuo che lo stesso sarà tenuto a versare.
In caso di conguaglio a debito, è il contribuente che decide come rateizzare il debito.