Nessuna ritenuta sui buoni pasto ai lavoratori in smart working
buoni pasto concessi ai dipendenti in smart working, e, nello specifico, sull’assoggettabilità...
Nessuna ritenuta sui buoni pasto ai lavoratori in smart working
a cura di Pierluigi Tessaro
16 Febbraio 2021
Con la risposta all’interpello, n. 956-2631/2020, l’Agenzia delle Entrate si è espressa in merito ai buoni pasto concessi ai dipendenti in smart working, e, nello specifico, sull’assoggettabilità degli stessi.
Nel quesito, proposto da un ente bilaterale, è stato chiesto se, ai fini delle imposte dirette, il servizio sostitutivo di mensa mediante la concessione dei buoni pasto erogati a favore dei propri dipendenti che hanno svolto la propria prestazione lavorativa, per tutto il 2020, in modalità agile, concorra o meno alla formazione del reddito di lavoro dipendente, ai sensi dell’art. 51, comma 2, lettera c, del DPR 917/86.
In particolare, l’ente ha chiesto se, in qualità di sostituto d’imposta, sia tenuto ad operare la ritenuta a titolo d’acconto Irpef sui buoni pasto concessi ai dipendenti che effettuano la loro prestazione lavorativa in modalità smart working.
Nella soluzione interpretativa prospettata dall’istante, viene fatto presente che, ai fini contributivi, l’articolo 6, comma 3, del D.L. n. 333/92 esclude i buoni pasto dalla retribuzione del lavoratore, salvo che gli accordi ed i contratti collettivi, anche aziendali, non dispongano diversamente.
A questo proposito viene richiamata la sentenza della Corte di Cassazione n. 20087 del 21.7.2008, che ha disposto che, se non viene previsto contrattualmente, “il valore dei pasti, dei quali il lavoratore può fruire in una mensa aziendale o presso esercizi convenzionati con il datore di lavoro, non costituisce elemento della retribuzione, allorché il servizio mensa rappresenti un’agevolazione di carattere assistenziale, anziché un corrispettivo obbligatorio della prestazione lavorativa, per...