POSSIBILITA’ DI AFFRANCARE I SOGGETTI CONTRAENTI CONVENZIONI DI EDILIZIA POPOLARE
Con parere reso dalla Corte dei Conti sez. regionale di controllo per la Regione Lombardia...
POSSIBILITA’ DI AFFRANCARE I SOGGETTI CONTRAENTI CONVENZIONI DI EDILIZIA POPOLARE
Con parere reso dalla Corte dei Conti sez. regionale di controllo per la Regione Lombardia, n.368/2019, viene affrontata la questione relativa alla possibilità di affrancare soggetti contraenti convenzioni di edilizia popolare dal vincolo del prezzo massimo di cessione.
28 Ottobre 2019
Con parere reso dalla Corte dei Conti sez. regionale di controllo per la Regione Lombardia, n.368/2019, viene affrontata la questione relativa alla possibilità di affrancare soggetti contraenti convenzioni di edilizia popolare dal vincolo del prezzo massimo di cessione.
La Corte ha affrontato l’argomento, fornendo una serie di chiarimenti ad una serie di questioni inerenti la suddetta materia.
Un Comune aveva posto un quesito concernente l’applicazione dell’art. 49 bis della legge 448/1998 così come riformulato dalla legge 136 del 2018, in merito alla possibilità di affrancazione dei soggetti contraenti convenzioni di edilizia popolare dal vincolo del prezzo massimo di cessione. In particolare, il suddetto Comune aveva stipulato convenzioni ai sensi dell’art.35 della legge 865 del 1971 per la cessione di aree sia in diritto di superficie, sia in diritto di proprietà nell’ambito di un piano di zona per l’edilizia economica popolare (PEEP) nelle quali si prevedeva che i trasferimenti di proprietà successivi al primo dovevano avvenire ad un prezzo massimo determinato dal Comune. Poiché numerosi cittadini avevano richiesto la rimozione di tale vincolo il Comune chiedeva, in primo luogo, se fosse possibile da parte della Giunta comunale rimuovere “il prezzo imposto” oppure eliminare la convenzione, liberando i proprietari dall’obbligo di corrispondere a favore del Comune la somma di svincolo. In secondo luogo, si chiedeva se in attesa del decreto attuativo del Ministero dell’Economia e delle Finanze per l’attivazione della procedura di affrancazione dai vincoli, previsto dall’art 25 comma undecies della legge 136/2018 si potesse considerare ancora applicabile la norma di cui all’art. 29 comma 16 undecies del DL 216/20011 convertito in Legge 14/2012 che attribuiva ai comuni la competenza in materia di calcolo del valore dell’affrancazione dai vincoli del prezzo massimo. In terzo luogo, si chiedeva se fosse possibile procedere in ogni caso con la presentazione di fideiussione al Comune da parte del venditore del corrispettivo risultante dall’applicazione del comma 48 dell’art. 31 della legge 448/1998.
La Corte ha rammentato che la questione della rimozione dei vincoli di prezzo alla cessione degli immobili realizzati tramite edilizia convenzionata ha avuto nel tempo una evoluzione articolata. A introdurre la possibilità di superare tali vincoli è stata la Legge 12 luglio 2011, n. 106 che aveva introdotto nella legge 23 dicembre 1998, n. 448 un comma 49 bis.
E’ recentemente intervenuta una modifica alla formulazione del comma 49 bis dell’art. 31 della legge 448/1998 che riprendendo e correggendo la formulazione originaria, ha così di nuovo assegnato al Ministero dell’Economia e delle Finanze la competenza in materia di individuazione delle percentuali di calcolo del corrispettivo di svincolo. Infatti, la legge n. 136 del 17.12.2018 (di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 119 del 23.10.2018), ove l’art. 25-undecies sostituisce integralmente il comma 49 bis e introduce il comma 49 quater dell’art. 31 della L. 448/1998 come segue: