REGOLARITÀ DEL CONTO GIUDIZIALE ECONOMALE
Corte dei Conti Sezione giurisdizionale del Molise, con Sentenza n. 44/2023
REGOLARITÀ DEL CONTO GIUDIZIALE ECONOMALE
a cura di Adelia Mazzi
30 Agosto 2023
La Sezione giurisdizionale del Molise, con Sentenza n. 44/2023 esamina nel merito le presunte irregolarità riferite ad alcune annotazioni di spesa da parte dell’agire della figura dell’economo:
1) “ACQUISTI PRIVI DI IDONEA DOCUMENTAZIONE FISCALE”
2) “PAGAMENTI PER MEZZO DI BONIFICI BANCARI”
3) “SPESE PER MANIFESTI DI LUTTO”
4) “SPESE AUTORIZZATE A POSTERIORI”
5) “SPESE SOSTENUTE NELL’ESERCIZIO PRECEDENTE”
6) “SPESE PRIVE DEL REQUISITO DELL’URGENZA”
Il Collegio ritiene opportuno richiamare alcuni principi giurisprudenziali elaborati dalla Corte dei conti con riferimento ai giudizi di conto resi dagli economi operanti nelle PP.AA., di seguito sinteticamente riportati:
- l’economo è personalmente responsabile delle somme ricevute in anticipazione e pertanto deve dimostrare, nel conto reso annualmente, la regolarità dei pagamenti eseguiti in stretta correlazione agli scopi per i quali sono state disposte le anticipazioni;
- l’economo è legittimato a utilizzare il fondo economale per spese esclusivamente ed espressamente previste nel relativo regolamento, senza distrazione alcuna;
- in disparte ogni valutazione in ordine all’utilità diretta delle spese effettuate per l’ente, va affermata l’irregolarità di spese economali allorquando esse non siano previste nel regolamento di contabilità e/o economale e non siano riconducibili a finalità istituzionali dell’ente;
- il controllo e la verifica della regolarità delle spese costituisce un obbligo del responsabile del servizio finanziario ed è propedeutico al discarico delle somme pagate;
- vi può essere responsabilità concorrente dell’economo che ha effettuato spese non previste o superiori al limite massimo stabilito nel regolamento e del responsabile del servizio finanziario (ma a titolo di responsabilità amministrativa, ove azionata secondo legge) che non le abbia segnalate a seguito dell’esame in sede di rendicontazione e di parificazione;
- il fondo economale non può essere utilizzato per aggirare le disposizioni di contabilità in tema di assunzione di impegno di spesa, neppure ricorrendo all’artificiosa parcellizzazione delle spese;
- il fondo economale deve essere determinato annualmente in sede di approvazione del documento generale di bilancio delle amministrazioni interessate (per le aziende sanitarie, il budget), espressione dell’indirizzo politico-amministrativo degli stessi enti.
Insistendo conseguentemente circa la puntualizzazione che l’esame delle giustificazioni addotte e della documentazione presentata (anche dall’Azienda sanitaria) a seguito delle richieste istruttorie, da eseguire guidati delle consolidate coordinate normative e giurisprudenziali, deve quindi estendersi al controllo delle singole movimentazioni del conto economale, condotto mediante verifica delle condizioni di discaricabilità svolta “spesa per spesa” con riferimento alle numerose annotazioni censurate.
La Corte precisa, inoltre, che: