Riscossione di crediti vantati dalle pubbliche amministrazioni
Corte dei conti sez. regionale di controllo per la Regione Toscana, nel pronunciamento n. 40/2021
Riscossione di crediti vantati dalle pubbliche amministrazioni
Possibilità di applicare le disposizioni della legge fallimentare per il recupero di crediti tributari
14 Settembre 2021
La Corte dei conti sez. regionale di controllo per la Regione Toscana, nel pronunciamento n. 40/2021, ha affrontato la questione relativa al recupero dei crediti tributari da parte di un Comune.
Nel caso specifico, un Comune risultava creditore nei confronti di una società cooperativa, la quale aveva recentemente proposto istanza di ammissione alla procedura di concordato preventivo ex art. 161 R.D. n. 267/1942 (cd. Legge 3 Fallimentare).
Il Comune rappresentava che la società avrebbe manifestato l’intendimento di presentare all’Ente una proposta di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis R.D. n. 267 citato.
Considerato che i crediti in questione erano costituiti, in parte, da crediti IMU, in parte da crediti per oneri di urbanizzazione non più garantiti da polizza fideiussoria, il Comune aveva chiesto di sapere, qualora fosse stata presentata la predetta proposta di ristrutturazione, se l’Ente avesse potuto legittimamente addivenire, nel fermo rispetto degli ulteriori requisiti oggettivi, alla stipula di un accordo ex artt. 182-bis e 182-ter della Legge fallimentare e se, oltre ai crediti oggettivamente di natura tributaria (IMU e relative sanzioni), potessero essere oggetto dell'accordo anche i crediti vantati dal Comune per oneri di urbanizzazione e/o costo di costruzione derivanti da permessi di costruire ex art. 10 D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii.
La Corte ha preliminarmente evidenziato che le norme della legge fallimentare citate nella richiesta di parere sono inserite in quadro regolamentare riferito alle imprese in crisi ed alle procedure concorsuali, che consente all'imprenditore, in presenza di determinati presupposti, di trovare una soluzione ad uno stato di crisi o difficoltà finanziaria ricorrendo tra l’altro, agli istituti richiamati nella richiesta di parere: ristrutturazione del debito e transazione fiscale. Ma allo stesso tempo, laddove nelle procedure di risanamento dell’attività imprenditoriale siano implicate pubbliche amministrazioni, le norme richiamate coinvolgono anche interessi pubblici riferiti alla tutela di posizioni creditorie che incidono indubbiamente sul bilancio degli enti in termini di riduzione delle entrate (e hanno conseguentemente riflessi sui fini che l’Ente deve realizzare a vantaggio della collettività amministrata).
Pertanto, per tale aspetto, la norma ha una valenza pubblicistica ed il quesito è sussumibile nella materia della contabilità pubblica latamente intesa, in quanto riferita al regime delle entrate e, in particolare, delle riscossioni di crediti delle pubbliche amministrazioni.
La Sezione precisa che, una volta individuata la corretta interpretazione della disposizione normativa, spetterà all’Ente, nella propria discrezionalità, applicare alle fattispecie concrete i principi enunciati.
Le norme richiamate nella richiesta di parere si inseriscono all’interno delle procedure di risanamento delle imprese in crisi previste dalla legge fallimentare e disciplinano, nell’ambito della procedura di concordato preventivo, alcuni strumenti che consentono all’imprenditore di trovare possibili soluzioni alla propria posizione debitoria.
L’art. 182 bis disciplina l’accordo di ristrutturazione dei debiti che permette all’imprenditore in difficoltà, non necessariamente insolvente, di stipulare un contratto con i suoi creditori (che vantino pretese per un ammontare pari ad almeno il 60% dei debiti complessivi dell’imprenditore) per modificare i termini contrattuali delle posizioni debitorie originarie nell’ammontare e nei tempi di pagamento.
L’accordo, corredato della richiesta documentazione, deve essere presentato al Tribunale per l’omologazione unitamente ad una relazione, redatta da un professionista (in possesso dei requisiti richiesti dall’art. 67, III comma, lett d, L.F.), che attesti l’attuabilità dell’accordo stesso e la sua idoneità ad assicurare il regolare pagamento dei creditori che ne sono rimasti estranei.
L’art. 182 ter, invece, disciplina la transazione fiscale, che prevede la possibilità di convenire il pagamento in misura ridotta o dilazionata dei crediti tributari privilegiati e chirografari, sia quelli iscritti che non iscritti a ruolo, nell’ambito del concordato preventivo o dell’accordo di ristrutturazione dei debiti (l’istituto è praticabile soltanto in presenza dei presupposti che rendono ammissibili dette procedure).
Alla transazione possono avere accesso soltanto gli imprenditori che si trovino in stato di crisi e che, ai sensi dell’art. 1 della Legge fallimentare, sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo.
Per motivi di ordine logico il Collegio ha ritenuto opportuno valutare in primis la disposizione normativa individuata dall’art 182 ter.
Il dato letterale della norma individua i crediti che possono essere oggetto di transazione fiscale: l’istituto può trovare applicazione per i tributi amministrati dalle agenzie fiscali (ad eccezione di quelli costituenti risorse proprie dell’Unione Europea), nonché per i contributi amministrati dagli enti di previdenza e assistenza obbligatori.
Ne rimangono esclusi, per espressa previsione di legge, l’IVA e i crediti fiscali derivanti da ritenute alla fonte operate e non versate, per i quali, tuttavia, può essere richiesta la dilazione nel pagamento e la falcidia di sanzioni e interessi.
La norma non prevede espressamente, invece, la transazione per i tributi dovuti agli enti locali, che sovente costituiscono una parte ingente...