Se la ritenuta non viene versata dal sostituto, il contribuente non risponde in solido
Corte di Cassazione ordinanza numero 23/2026
Se la ritenuta non viene versata dal sostituto, il contribuente non risponde in solido
a cura di Pierluigi Tessaro
09 Aprile 2026
Con l'ordinanza numero 23/2026, la Corte di Cassazione ha stabilito che se il sostituto d'imposta trattiene correttamente le somme al contribuente ma omette di versarle allo Stato, la responsabilità non può gravare sul soggetto che ha subito la trattenuta.
Ciò significa che, in caso di ritenute non versate, il contribuente non è responsabile solidale con il sostituto, a condizione che le trattenute siano state effettuate correttamente.
Questo chiarimento risulta particolarmente significativo poiché tocca un punto sensibile nel rapporto tra fisco, sostituti d'imposta e contribuenti.
La pronuncia consolida una linea interpretativa già emersa in passato, ma lo fa ribadendo con fermezza i principi di coerenza del sistema fiscale.
Il caso che ha portato a questa decisione nasce dal ricorso di una contribuente che aveva richiesto il rimborso dell'Irpef.
L'Agenzia delle Entrate aveva respinto la domanda, motivando il rifiuto con il fatto che il sostituto d'imposta, uno studio professionale non in regime forfettario, non aveva provveduto a versare le somme trattenute all'erario. La situazione riguardava, quindi, le ritenute non versate: l'importo era stato trattenuto dal compenso del contribuente ma non era stato versato all’erario. In primo grado, la commissione tributaria aveva dato ragione alla contribuente, riconoscendole il diritto al rimborso; tuttavia, tale decisione era stata ribaltata in secondo grado.
I giudici d'appello avevano ritenuto applicabile l'articolo 35 del D.P.R. n. 602/73, che disciplina la responsabilità solidale tra sostituto e sostituito.
Di conseguenza, il rimborso era stato negato.
La questione è, poi, approdata in Cassazione, dove i giudici hanno ribaltato la sentenza d’appello, stabilendo che l'obbligo di versare la ritenuta d'acconto è un atto autonomo imposto dalla legge al sostituto d'imposta.







