Società in house ed erogazioni liberali a titolo gratuito per emergenza Covid-19
Società in house ed erogazioni liberali a titolo gratuito per emergenza Covid-19
27 Ottobre 2020
Le società in house possono porre in essere negozi a titolo gratuito o liberale, sempre che siano volti alla realizzazione di un interesse, patrimonialmente valutabile, rientrante nell’oggetto sociale. Tuttavia, compete esclusivamente all’ente socio valutare la rispondenza dell’atto dispositivo all’oggetto sociale e la compatibilità con la specifica destinazione impressa dalla società alle somme oggetto di liberalità in favore dei comuni soci, elementi sui quali la Corte dei conti non può interferire.
E’ quanto emerge dalla lettura della delibera della Corte dei conti, sez. regionale di controllo per la regione Lombardia, del 3 agosto 2020, n. 100.
Nel caso esaminato, un Comune aveva chiesto un parere in merito alla possibilità, per una società operante in regime di in house providing (nell’ambito della igiene urbana), di effettuare erogazioni liberali in denaro a sostegno delle misure di contrasto all’emergenza epidemiologica da COVID-19, effettuate nell’anno 2020, tramite gli Enti territoriali soci, nel rispetto dei principi di trasparenza, equità e imparzialità e per finalità coerenti con quelle istituzionali del Socio Comune ed in particolare se tali erogazioni potessero essere destinate per erogare contributi a favore di operatori economici individuati dal Comune al fine di ristorare, in parte, gli stessi per le maggiori spese o minori entrate derivanti dalla emergenza COVID19.
La Corte ha premesso che le scelte compiute dall’Ente nell’esercizio dei propri poteri di socio delle società partecipate o in house rientrano, in concreto, nella discrezionalità dell’Ente medesimo, quali scelte di amministrazione attiva, sottratte alla funzione consultiva affidata alla magistratura contabile.
Ciò premesso, nel contesto della riforma delle società in controllo pubblico operata con il decreto legislativo n. 175 del 2016 (c.d. testo unico delle società partecipate), “le società cc.dd. pubbliche, al pari di tutte le altre società, possano propriamente disporre negozi gratuiti, ovvero caratterizzati dall’assenza di controprestazione, in quanto volti alla realizzazione di un proprio interesse, patrimonialmente valutabile, comunque rientrante nell’oggetto sociale”.
Vi è, tuttavia, un importante limite intrinseco alle liberalità poste in essere da organismi societari, rappresentato dalla riconducibilità all’oggetto sociale dell’atto dispositivo.
Vi sono conseguenze in caso di violazione di tale limite, legate in parte alle regole di funzionamento tipiche delle società di diritto comune e, per altra parte, alla natura pubblicistica degli organismi in house.
È stato così sottolineato, da un lato, come “l’eventuale atto liberale o gratuito, estraneo all’oggetto sociale, pur rimanendo valido (arg. anche ex art. 2384 c.c.), sia di...