UTILIZZABILI SIA PER SPESA CORRENTE CHE IN CONTO CAPITALE I PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI PECUNIARIE PER VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA
Sono liberamente utilizzabili sia per finanziare la spesa corrente che in conto capitale le somme...
UTILIZZABILI SIA PER SPESA CORRENTE CHE IN CONTO CAPITALE I PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI PECUNIARIE PER VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA
Corte dei conti, sez. regionale di controllo per la Regione Lombardia, nella delibera 25/06/2020 n. 85
16 Luglio 2020
Sono liberamente utilizzabili sia per finanziare la spesa corrente che in conto capitale le somme riscosse a seguito delle infrazioni al Codice della strada. L’essenziale è che l’acquisto di beni, o anche di servizi, si inserisca in un progetto di potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, o in un progetto di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale.
Lo ha stabilito la Corte dei conti, sez. regionale di controllo per la Regione Lombardia, nella delibera 25/06/2020 n. 85
Nel caso esaminato, un Comune aveva presentato richiesta di parere in merito alla destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie spettanti all’ente territoriale per le violazioni previste dal Codice della strada, secondo quanto disposto dall’articolo 208, commi 4, lettere b) e c), e 5-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).
La Corte ha rammentato che l’articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, prevede, com’è noto, un parziale vincolo di destinazione per i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie spettanti agli enti territoriali per le violazioni previste dallo stesso Codice. In particolare, secondo i commi 4, 5 e 5-bis dell’art. 208:
“4. Una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli enti di cui al secondo periodo del comma 1 è destinata:
a) in misura non inferiore a un quarto della quota, a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente;
b) in misura non inferiore a un quarto della quota, al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12;
c) ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente, all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all'articolo 36, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, alle misure di cui al comma 5-bis del presente articolo e a interventi a favore della mobilità ciclistica.
5. Gli enti di cui al secondo periodo del comma 1 determinano annualmente, con delibera della giunta, le quote da destinare alle finalità di cui al comma 4. Resta facoltà dell'ente destinare in tutto o in parte la restante quota del 50 per cento dei proventi alle finalità di cui al citato comma 4.
5-bis. La quota dei proventi di cui alla lettera c) del comma 4 può anche essere destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro, ovvero al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187 e all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale”.
Si tratta, in tutta evidenza, di un’eccezione alla regola espressa dal principio contabile generale di unità del bilancio, così come codificata dall’allegato 1 al decreto legislativo 23...