Conto del consegnatario delle azioni – Modello 22 del DPR 31.1.1996 n.
Corte dei conti Toscana sentenza n. 127/2020
Conto del consegnatario delle azioni – Modello 22 del DPR 31.1.1996 n.
a cura di Adelia Mazzi
29 Giugno 2020
Dalla Corte dei conti Toscana sentenza n. 127/2020 si evincono i principi, nonché i criteri da rispettare per una corretta redazione del conto del consegnatario dei titoli azionari.
a) Questione di diritto:
- I titoli azionari e partecipativi – includendo tutte le partecipazioni detenute dall’ente, ivi comprese quelle in consorzi e/o fondazioni - rientrano tra i beni mobili dello Stato (art. 20, lett. c) R.D. 23.5.1924 n. 827) per i quali sussiste l’obbligo di resa del conto giudiziale, esteso agli enti locali in forza dell’art. 93 D.Lgs 18.8.2000 n. 267. Per gli enti locali, il DPR 31.1.1996 n. 194 ha approvato il mod. 22 relativo al conto della gestione dell’agente contabile consegnatario di azioni.
- La Corte di cassazione ha affermato che: “l’inclusione dei diritti ed azioni tra i beni mobili dello Stato, per i quali sussiste l’obbligo della resa del conto…è applicazione di un principio costituzionale, tanto più se si considera il rilievo, che ha subito un grandissimo incremento col processo di privatizzazione, delle partecipazioni e delle quote azionarie nel patrimonio degli enti pubblici…la Corte dei conti deve ritenersi fornita di tale giurisdizione anche in relazione ai conti aventi ad oggetto azioni e quote societarie” (Cass. SS.UU., ord., 6.2.2007 n. 7390).
- Il Regolamento di contabilità dello Stato prevede che tutti i beni mobili debbono essere dati in consegna ad agenti responsabili e che la consegna si effettua tramite inventario (art. 22 R.D. 23.5.1924 n. 827). L’art. 6 DPR 4.9.2002 n. 254 stabilisce che “Gli agenti che ricevono in consegna i beni mobili dello Stato sono denominati consegnatari i quali, in relazione alle modalità di gestione e di rendicontazione ed alle conseguenziali responsabilità, assumono la veste, rispettivamente, di agenti amministrativi per debito di vigilanza e di agenti contabili per debito di custodia”, precisando che i consegnatari per debito di vigilanza non sono tenuti alla resa del conto giudiziale (art. 12).
Il conto deve essere reso anche per i titoli c.d. dematerializzati in quanto anche essi sono inclusi nella parte attiva del conto del patrimonio (crediti, partecipazioni, azioni, beni mobili).
b) Chi è il soggetto che debba rivestire la qualificazione di agente contabile tenuto alla resa del conto giudiziale:
- La sez. Molise, 15.11.2017 n. 64; sez. Veneto,18.10.2017 n. 122; sez. controllo Toscana, del. 17/2010/PAR; sez. Veneto, 25.6.2019 n. 99, sulla base di una concezione più ampia del concetto di “maneggio”, affermano che assume la qualifica di agente contabile il consegnatario di azioni che sia titolare, anche per delega, del potere di esercitare le funzioni concernenti i diritti di azionista, in quanto l’agente contabile consegnatario di azioni deve svolgere un’attività di gestione e non di mera detenzione….rappresentando l’Ente alle riunioni delle società …esercitando, in proprio o per delega, i diritti connessi alla partecipazione sociale, avendone la disponibilità giuridica e non meramente materiale.
c) Tipicità del mod. 22, sottoscritto dall’agente contabile e sottoposto al visto di
regolarità del responsabile del servizio finanziario:
- Esso contiene la descrizione dei titoli, la consistenza in quantità e valore all’inizio e alla fine dell’esercizio, con l’indicazione del motivo delle variazioni (sez. Veneto, 10.2.2012 n. 62; sez. Molise, 15.11.2017 n. 64; sez. Veneto,18.10.2017 n. 122), come da evidenza della Corte di cassazione che: “il giudizio non può essere limitato al titolo originario nella sua materialità, ma deve riguardare anche le variazioni del valore dei titoli e gli utili o dividendi distribuiti” (Cass. SS.UU., ord., 6.2.2007 n. 7390). D’altra parte, l’art. 29 R.D. 23.5.1924 n. 827 stabilisce, infatti, che i consegnatari dei diritti e delle azioni di cui all’art. 20, lett. c) “rispondono anche delle variazioni dei crediti a loro affidati”.
- Stesura di apposita relazione...