Contratti di locazione stipulati da enti pubblici con imprese esercenti ristorazione
Necessaria una ponderazione degli interessi coinvolti
Contratti di locazione stipulati da enti pubblici con imprese esercenti ristorazione
Corte dei Conti, sez. regionale di controllo per la Regione Emilia Romagna, nella deliberazione n. 89/2021
23 Agosto 2021
Possibile la rinegoziazione dei contratti di locazione stipulati tra un Comune e le imprese esercenti attività di ristorazione, motivata dai plurimi provvedimenti di chiusura al pubblico emanati nel corso dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, e dalla conseguente crisi economica, ma solo all’esito di una ponderazione dei diversi interessi coinvolti.
Lo ha stabilito la Corte dei Conti, sez. regionale di controllo per la Regione Emilia Romagna, nella deliberazione n. 89/2021.
Nel caso esaminato dalla Corte, un Comune aveva presentato un quesito legato alla situazione generata dall’emergenza Covid-19. In particolare era stato richiesto un parere volto a conoscere se, stante la vigente situazione di difficoltà economica, a seguito del lockdown imposto alle attività di somministrazione alimenti e bevande, commerciali e artigianali, fosse possibile rinegoziare su richiesta i contratti di locazione di diritto privato stipulati tra un Comune e le imprese esercenti le suddette attività, ai sensi dell’art. 1467, comma 3, del c.c.
Il Comune domandava, altresì, se, in caso di risposta affermativa al suddetto quesito espresso da parte della Sezione, di specificare se la riduzione accordata potesse essere definitiva, nel rispetto evidentemente degli equilibri di bilancio, oppure limitata ad un numero definito di annualità, salvo successiva riconferma in relazione allo stato dell’economia.
È noto, del resto, come, secondo la giurisprudenza (Corte dei conti, Sezione II centrale di appello, sentenza n. 78 del 12 marzo 2019, cit.), la rinuncia ai canoni di locazione possa avvenire purché venga perseguito un interesse pubblico equivalente o superiore rispetto a quello che viene raggiunto mediante lo sfruttamento economico dei beni pubblici. Si trattava, pertanto, di comprendere se in tale ambito rientrasse la possibilità di “rinegoziare” gli stipulati contratti di locazione, anche eventualmente in riferimento ai rinnovati limiti e modalità di concessione da parte dell’ente locale di ausili economici contemplati dagli artt. 54 e segg. del D.L.34/2020.