INTERVENTO DI UN COMUNE SU IMMOBILI D’INTERESSE PER LA SICUREZZA PUBBLICA
sostenere spese per edifici da adibire a servizi d’interesse per la sicurezza pubblica dello Stato
INTERVENTO DI UN COMUNE SU IMMOBILI D’INTERESSE PER LA SICUREZZA PUBBLICA
Corte dei conti Sez. di controllo per la Regione Lombardia Deliberazione n. 2 del 19 gennaio 2021
02 Febbraio 2021
Un comune è autorizzato a sostenere delle spese per edifici da adibire a servizi d’interesse per la sicurezza pubblica gestiti da strutture dipendenti dallo Stato?
E’ quanto ha chiarito la Corte dei conti sez. di controllo per la Regione Lombardia, con il parere reso con deliberazione n. 2 del 19 gennaio 2021.
Nel caso specifico, il Sindaco di un Comune aveva formulato cinque quesiti riguardanti il medesimo oggetto: la possibilità per un comune di sostenere spese relative ad una stazione dell’Arma dei Carabinieri.
In particolare, veniva chiesto:
- se un Comune potesse legittimamente stipulare un accordo di programma con altri Comuni territorialmente limitrofi nel cui ambito era insediata una Stazione dei Carabinieri al fine di contribuire alle spese ed oneri connessi alle opere di manutenzione straordinaria dell’immobile occupato dalla predetta Stazione dell’Arma dei Carabinieri;
- se ciò potesse essere effettuato nel caso in cui la suddetta stazione avesse detenuto detto immobile sulla base di un contratto di locazione perfezionato con uno dei Comuni proponenti il predetto accordo di programma;
- se fosse legittimo il criterio di ripartizione percentuale di tali oneri e spese, in base alla ponderazione tra popolazione e superficie del territorio dei singoli Comuni coinvolti;
- se fosse legittimo per un comune contribuire alle spese ed oneri di manutenzione straordinaria di un immobile di proprietà di altro Comune sul quale non vantasse alcun diritto reale o di obbligazione;
- quali fossero le corrette modalità di contabilizzazione delle somme oggetto del predetto contributo per la manutenzione straordinaria dell’immobile.
Secondo la Corte era necessario individuare, preliminarmente, il quadro normativo rilevante ai fini del parere.
Sotto questo profilo, il comma 4- bis dell’art. 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, introdotto dalla legge 208/2015 (comma 500), riconosce ai comuni la facoltà di contribuire al pagamento del canone di locazione determinato dall’agenzia delle entrate, di immobili, di proprietà di terzi, destinate a caserme delle forze dell’ordine e il precedente art. 3 comma 2 bis della legge 135/2012, che ha introdotto una modifica al comma 439 della legge 30 dicembre 2004, n.311 riconoscendo ai comuni la facoltà di concedere in uso gratuito alle amministrazioni dello Stato, per le finalità istituzionali di queste ultime, beni immobili di loro proprietà.
Entrambe le disposizioni, riscontrate da deliberazioni analoghe, della Corte dei Conti sez. Lombardia (nr. 231 del 2017), e da altre Sezioni di controllo (nr. 91/2017 Liguria, nr. 40/2017 Basilicata e nr. 118/2018 e 151/2017 Emilia-Romagna), non si riferiscono specificamente alla tipologia di spesa indicata nei pareri, ma possono essere utilizzate per un ragionamento ermeneutico.
La manutenzione straordinaria di un immobile si connota come spesa di investimento, per sua natura delimitata nel tempo, mentre il canone di locazione è una spesa corrente e la stessa natura di onere corrente (nel senso della minore entrata) presenta il comodato gratuito di un bene comunale.
L’analogia si ritrova nella finalità delle disposizioni con la fattispecie in esame, che è quella della tutela del bene pubblico sicurezza dei cittadini che non può appartenere ad un unico livello di Amministrazione (lo Stato) ma deve rappresentare una responsabilità per tutti gli enti che si occupano degli interessi pubblici della collettività amministrata, concorrendo, infatti, a soddisfare interessi pubblici generali meritevoli di intensa e specifica tutela.