La corretta contabilizzazione dei proventi derivanti dalla alienazione del patrimonio immobiliare disponibile
In merito alla corretta contabilizzazione dei proventi derivanti dalla alienazione del patrimonio...
La corretta contabilizzazione dei proventi derivanti dalla alienazione del patrimonio immobiliare disponibile
17 Gennaio 2019
In merito alla corretta contabilizzazione dei proventi derivanti dalla alienazione del patrimonio immobiliare disponibile assume particolare interesse il pronunciamento della Corte dei conti sez. regionale di controllo per la Regione Marche, deliberazione n. 32/2018.
La questione affrontata riguarda la disciplina di cui all’art. 56-bis, co. 11 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge n. 98/2013, nella formulazione conseguente alla integrazione disposta dall'art. 7, comma 5, del D.L. 19 giugno 2015, n. 78, il quale prevede l'obbligo per gli enti territoriali di destinare prioritariamente all'estinzione anticipata dei mutui il 10 per cento delle risorse nette derivanti dall'alienazione dell'originario patrimonio immobiliare disponibile.
Il suddetto importo del 10 per cento, qualora non risulti utilizzato (ad esempio per il limitato importo del medesimo), alla chiusura dell'esercizio rappresenterà una economia dell'esercizio stesso e come tale confluirà nell’avanzo di amministrazione; tale conclusione appare praticamente necessitata in caso di importi particolarmente ridotti (e quindi tali da non essere adeguati ad operazioni finanziarie come quelle della estinzione anticipata di debiti), in attesa di maturare, a seguito di ulteriori alienazioni, ulteriori quote fino al raggiungimento di un importo sufficientemente adeguato alla ricordata finalità di riduzione del debito.
Ai fini della esatta collocazione di detta somma nell'avanzo, fermo restando la ovvia esclusione delle quote di avanzo libero e di avanzo destinato agli investimenti, è stato chiesto un parere per conoscere se l'importo di cui sopra debba essere ricompreso:
a) nell'avanzo vincolato: conclusione cui si potrebbe pervenire ove si consideri che la destinazione di tale importo, e quindi il vincolo circa il suo utilizzo, è stabilito per legge;
b) oppure nell'avanzo accantonato: soluzione che invece sarebbe coerente con i principi desumibili dalle deliberazioni della Sezione Autonomie della Corte dei Conti n. 4/2015 e n. 31/2015, qualora si ritenga che la previsione del citato art. 56-bis configuri non già un vincolo specifico e ben individuato ma una più generica destinazione ad una categoria di spesa.
La Corte dei conti ha rammentato che la sentenza della Corte costituzionale n. 189/2015 aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale della citata disposizione normativa (art. 56-bis, comma 11) nella formulazione precedente alla modifica del 2015. Secondo la Consulta, infatti, la norma, nella formulazione originaria, era diretta a determinare una indebita appropriazione da parte dello Stato di risorse appartenenti agli enti territoriali in quanto volta a destinare le risorse derivanti da operazioni di dismissione di beni degli enti territoriali alla riduzione del debito pubblico di pertinenza, e, in assenza del debito o per la parte eventualmente eccedente il debito degli enti medesimi, al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato.
Si riporta testualmente, per quel che qui interessa, il comma 11 della disciplina normativa sopra citata, nella formulazione modificata nel 2015:
“11. In considerazione dell'eccezionalità della situazione economica e tenuto conto delle esigenze prioritarie di riduzione del debito pubblico, al fine di contribuire alla stabilizzazione finanziaria e promuovere iniziative volte allo sviluppo economico e alla coesione sociale, è altresì destinato al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, con le modalità di cui al comma 5 dell'articolo 9 del...