Limiti all’acquisto di immobili
I limiti all’acquisto di beni immobili, introdotti dall’art. 12 co. 1 ter del d.l...
Limiti all’acquisto di immobili
21 Novembre 2018
I limiti all’acquisto di beni immobili, introdotti dall’art. 12 co. 1 ter del d.l. 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla l. 111/2011, si applicano a tutti i contratti tipici o atipici che comportano l’acquisto della proprietà o di altro diritto reale su beni immobili dietro pagamento di un prezzo, che sia stato oggetto di contrattazione, a carico dell’amministrazione pubblica.
Inoltre, secondo il consolidato principio della prevalenza della sostanza sulla forma non rileva la qualificazione giuridica formalmente attribuita dalle parti, ma l’effetto acquisitivo effettivamente realizzato o programmato con il contratto.
Così si è espressa la Corte dei Conti sez. di controllo per la Regine Piemonte, con la deliberazione n. 97/2018.
Nel caso esaminato, un Comune, dopo aver riferito che l’ente aveva la necessità di acquisire un terreno da un soggetto privato allo scopo di realizzare un nuovo impianto sportivo ad uso delle scuole elementari e medie presenti sul territorio, aveva chiesto un parere in merito all’ambito di applicazione delle norme che limitano l’acquisto di beni immobili da parte degli enti locali (art. 12 co. 1 ter, d.l. 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla l. 111/2011) ed, in particolare, aveva chiesto: se rientrano nei limiti della normativa, oltre ovviamente al contratto di compravendita, anche tutti i contratti di acquisto di diritti reali immobiliari ad es. l’affitto di riscatto, il leasing con opzione di acquisto, la costituzione di un diritto reale di superficie, il c.d. “rent to buy”, un sinallagma con opzione di acquisto o la procura irrevocabile a gestire (che pure è un trasferimento, di fatto, della proprietà).
La Corte ha evidenziato che il già citato art. 12 co. 1 ter del d.l. 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla l. 111/2011, con riferimento all’acquisto di beni immobili da parte delle amministrazioni pubbliche ha disposto che “a decorrere dal 1° gennaio 2014 al fine di pervenire a risparmi di spesa ulteriori rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno, gli enti territoriali e gli enti del Servizio sanitario nazionale effettuano operazioni di acquisto di immobili solo ove ne siano comprovate documentalmente l'indispensabilità e l'indilazionabilità attestate dal responsabile del procedimento”, inoltre “la congruità del prezzo è attestata dall'Agenzia del demanio”.
La norma, pertanto, a differenza di quanto previsto per l’anno 2013, non vieta l’acquisto di immobili, ma, in un’ottica di contenimento della...